I crimini internazionali: la distinzione tra genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra

(di Marco Valerio Verni)
20/04/16

Le recenti sentenze che hanno concluso (almeno in primo grado) due processi internazionali di grande importanza, a carico di Radovan Karadzic, il settantenne ex leader politico dei serbi di Bosnia1, e di Vojislav Seselj2, offrono l'occasione per una disamina sul concetto di "crimini internazionali" che viene largamente usato nella dialettica mediatica e politica, per meglio chiarirne il significato ed il novero dei reati che in esso possono essere ricompresi.

Con tale espressione si indicano le violazioni più gravi delle norme internazionali a tutela dei diritti umani e del diritto umanitario, commesse sia da organi statali, sia da semplici individui: già l'Accordo di Londra del 1945 (istitutivo del Tribunale di Norimberga) identificava tre categorie di crimini (quelli contro la pace - alias guerra di aggressione; quelli contro l’umanità - tra cui il genocidio - e quelli di guerra), ripresi successivamente dagli Statuti dei Tribunali speciali per la ex Iugoslavia e per il Ruanda3.

Analoga elencazione si rinviene nello Statuto della Corte penale internazionale (adottato nel 1998 e in vigore dal 2002), in particolare agli articoli 6-8 che, rispettivamente, disciplinano il genocidio (art.6), i crimini contro l'umanità (art. 7) ed i crimini di guerra (art. 8).

In particolare, per crimine di genocidio s’intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

a) uccidere membri del gruppo;

b) cagionare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;

c)sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;

d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;

e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.

Per crimine contro l’umanità, invece, si intende uno qualsiasi degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco:

a) omicidio;

b) sterminio;

c) riduzione in schiavitù;

d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;

e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;

f) tortura;

g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;

h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;

i) sparizione forzata di persone;

j) crimine di apartheid;

k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Per quanto concerne, invece, i crimini di guerra4, seguendo la lunga elencazione e l’impostazione letterale dell'articolo 8, essi si possono distinguere in quattro categorie:

Le prime due sono riferite ai conflitti armati internazionali:

1) le “gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949”5;

2) le “altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale”.

Le rimanenti sono riferite ai conflitti armati non internazionali:

3) le “gravi violazioni all’art.3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949” 6;

4) le “altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale”.

Per ciascuna di tali categorie, lo Statuto individua espressamente le singole fattispecie, dando ad ognuna una numerazione che ne consente una immediata identificazione secondo i principi propri della codificazione penalistica: vengono così individuati trentaquattro crimini di guerra per i conflitti internazionali (di cui otto riconducibili alle gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra e ventisei alle leggi e usi di guerra), nonché sedici crimini di guerra per i conflitti non internazionali (quattro in riferimento all’art.3 delle Convenzioni e dodici alle leggi e usi), per un totale complessivo di cinquanta fattispecie di crimini di guerra ascrivibili alla competenza della Corte.

La lunga elencazione che ne deriva, nasce dalla necessità di addivenire ad una definizione dei crimini di guerra che sia il più possibile attualizzata (sulla scorta del diritto internazionale consuetudinario e convenzionale già esistente) ed universale, nel rispetto però del principio della certezza del diritto, espressamente richiamato agli articoli 22 e 23 dello stesso Statuto (ove vengono richiamati due tra i principi cardine del sistema penale: quello del “nullum crimen sine lege” e del “nulla poena sine lege”).

1 Karadzic è stato giudicato "responsabile del genocidio di Srebrenica" dal Tribunale penale internazionale dell'Aja, e condannato a 40 anni di carcere. I giudici hanno invece assolto il suddetto per insufficienza di prove dal primo dei due capi d'accusa di genocidio a suo carico. Si tratta di episodi accaduti in una serie di villaggi della Bosnia Erzegovina (Bratunac, Prijedor, Foca, Kljuc, Sanski Most, Vlasenica e Zvornik). Per queste stesse vicende Karadzic è stato giudicato invece colpevole di crimini contro l'umanità, omicidio e persecuzione. Verdetto di colpevolezza anche per i reati contestati in relazione all'assedio di Sarajevo, durato 44 mesi, e all'utilizzo di 284 caschi blu dell'Onu come scudi umani.

2 Il Tribunale penale internazionale dell'Aja (Tpi) ha assolto il 31 marzo scorso, in primo grado, l'ultranazionalista serbo, dichiarandolo non colpevole per nessuno dei nove capi di imputazione lui ascritti. Seselj era accusato di crimini di guerra e contro l'umanità commessi contro le popolazioni croata e musulmana negli anni 1991-1993, durante i conflitti nella ex Jugoslavia. Costui era accusato tra l'altro di aver sostenuto e propagandato il progetto della "Grande Serbia", di aver appoggiato piani di torture, deportazioni, maltrattamenti e altri crimini compiuti dalle forze serbe contro croati, musulmani bosniaci e la popolazione della Voivodina (nord della Serbia) durante le guerre degli anni novanta.

3 Tribunali penali internazionali, entrambi istituiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (rispettivamente, nel 1993 e nel 1994), che elencano le seguenti fattispecie criminose: violazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, violazioni delle leggi e consuetudini di guerra, genocidio, crimini contro l’umanità (il Tribunale per la ex Iugoslavia); genocidio, crimini contro l’umanità, violazione dell’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e al II Protocollo addizionale del 1977 (Tribunale per il Ruanda).

4 La prima nozione di crimine di guerra sembra che sia comparsa per la prima volta nel codice indù di Manu (200 a.C.), per trovare poi riferimenti nel diritto romano nello ius publicum europeum. Nel periodo della Prima guerra mondiale gli Stati avevano ormai accettato l’idea di configurare come illeciti penali le violazioni al diritto della guerra codificato dalle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907, e nel 1945 la Carta del Tribunale militare internazionale di Norimberga definiva crimini di guerra “le violazioni del diritto e delle consuetudini di guerra”, includendovi l’omicidio o il maltrattamento di prigionieri di guerra, l’uccisione di ostaggi, il saccheggio di proprietà pubbliche e private, la distruzione ingiustificata di centri abitati e qualsiasi devastazione non giustificata da necessità militare.

5 Le infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra che costituiscono crimini di guerra, e i relativi obblighi degli Stati di perseguirli, sono individuate negli artt. 49-50 Convenzione I, 50-51 Convenzione II, 128-130 Convenzione III, 146-147 Convenzione IV.

6 L’Art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra è stato definito un “mini-trattato”, in quanto costituisce la soglia minima delle norme umanitarie che debbono essere osservate generalmente, nei conflitti non internazionali; in particolare esso sancisce l’obbligo degli Stati di tutelare le persone “protette”(prigionieri, naufraghi, feriti e malati, civili non combattenti) dai seguenti atti: a) violenza contro la vita e la persona, in particolare omicidi, mutilazioni, trattamenti crudeli e torture; b) cattura di ostaggi; c) offese alla dignità umana, trattamenti umilianti e degradanti; d) comminazione di condanne senza il giudizio preliminare di un tribunale costituito regolarmente, e con le garanzie comunemente ritenute indispensabili dai popoli civili.

(nella foto d'apertura - by Ibrahem Qasim - un bombardamento della capitale yemenita ad opera dei sauditi)