La nuova autodichiarazione di non positività al virus: online il nuovo modello

(di Avv. Marco Valerio Verni)
20/03/20

È online, sul sito del ministero dell’Interno1, il nuovo modello utile per le autodichiarazioni in caso di spostamenti dalla propria abitazione, reso necessario a seguito delle restrizioni disposte dal Governo in queste settimane, per contrastare la diffusione del Covid-19, già ampiamente illustrate su questo quotidiano ed al cui articolo2 si rinvia - anche per quel che di qui a poco potrà essere di interesse - per ogni considerazione sulle possibili conseguenze giuridiche derivanti dalle loro violazioni.

Esso, rispetto ai precedenti già circolati in rete, contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve auto-dichiarare di “non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020”, che reca un “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus COVID-19": una aggiunta, evidentemente, scaturita dall’esperienza maturata in questi giorni sul campo dalle forze di Polizia impegnate nei controlli e tesa, da una parte, a tutelare ancor di più il personale impegnato in tale attività, che si trova ad operare in condizioni di lavoro sempre più critiche e, dall’altro, per aumentare la consapevolezza dei cittadini in un momento emergenziale dai contorni sempre più drammatici e, spesse volte, ancora non ben compresi, a quanto pare.

Orbene, sulla (auto)dichiarazione di quarantena sembra non esserci alcuna perplessità: in tale condizione (di solito consistente nell’isolamento domiciliare), infatti, vengono posti tutti coloro che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19.

Costoro non possono tassativamente uscire di casa e, ove lo facessero, al di là della scontata “sconsideratezza”, si troverebbero davanti a due “strade”, ad un eventuale controllo: ammettere il loro stato (di quarantena, appunto), ed incorrere, come minimo, nel reato di cui all’art. 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), oppure dichiarare il falso, ossia di non esserlo (in quarantena). In quest’ultimo caso, al reato cui sopra, si aggiungerebbe quello di “dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale” (art. 76 D.P.R. 445/2000 ed art. 495 c.p.), cui si potrebbe ulteriormente unire quello riguardante i “delitti colposi contro la salute pubblica” (art. 452 c.p.).

Diverse perplessità e preoccupazioni, invece, sono sorte, nell’opinione pubblica, riguardo il fatto di come poter auto-dichiarare di non essere positivi al c.d. Coronavirus, senza mai essere stati sottoposti al relativo test, con il rischio, dunque, di dichiarare il falso.

In realtà, la dichiarazione di “non positività” la possono svolgere tutti coloro che, al momento dell’eventuale controllo (quando, cioè, essa andrebbe prodotta) non siano stati sottoposti all’apposito test (e che quindi non potrebbero essere a conoscenza del loro stato di positività o negatività ad esso) o che, naturalmente, pur essendolo stati, siano risultati negativi. D’altronde, tutto ciò lo si evince chiaramente sia dal senso logico che dal tenore letterale: sul modulo è riportata, infatti, la dicitura ”…non essere risultato positivo…” e non, ad esempio, “non essere positivo”, che già avrebbe potuto creare qualche problema in più.

Chiaramente, rimangono fermi gli inviti alla prudenza ed alla correttezza: al di là dell’autodichiarazione, infatti, chiunque abbia avuto cognizione anche solo di essere entrato in contatto con un soggetto contagiato, deve, senza remore, attivare la procedura sanitaria all’uopo prevista, sia a salvaguardia della propria salute che di quella collettiva.

2 Per un approfondimento: https://www.difesaonline.it/evidenza/diritto-militare/coronavirus-cosa-s...

Foto: polizia di Stato