Zona Economica Esclusiva e potere marittimo

(di Renato Scarfi)
16/06/21

Il definitivo via libera del Senato alla proposta di legge riguardante l’istituzione di una Zona Economica Esclusiva (ZEE) italiana, promosso con 217 voti favorevoli e un solo astenuto permette, coerentemente a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, anche all’Italia di intervenire in Mediterraneo a tutela dei propri interessi economici, commerciali e politici.

Negli ultimi anni, infatti, con sempre maggiore intensità si sono imposti all’attenzione della Comunità internazionale alcuni grandi temi di fondo che gravitano attorno all’utilizzazione del mare e che oggi sono arrivati a condizionare la politica estera di tutti i Paesi costieri del mondo. I principali sono il problema dello sfruttamento delle sue risorse energetiche e minerarie, della libertà di navigazione lungo le vie commerciali marittime, dell’approvvigionamento consapevole e sostenibile delle risorse ittiche, della difesa di questo ambiente, molto generoso ma anche estremamente delicato. Sono tutti capitoli che compongono il variegato libro dei complessi rapporti tra gli Stati costieri.

Importanza della ZEE

Sul mare, l’unico principio che ha regnato per secoli è stato la sua libertà di uso. Una regola che ha governato il traffico marittimo fin dall’epoca di Grozio e di cui appariva superflua ogni spiegazione ma che, con l’aumentare degli interessi relativi all’approvvigionamento delle sue ricchezze, e la crescente volontà di taluni Stati di arrogarsi diritti su porzioni sempre maggiori di mare, è stato necessario predisporre degli strumenti giuridici internazionali di garanzia e di controllo che permettessero di regolamentare l’accesso alle risorse marine.

Con la prima e la terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, comunemente note come la Convenzione di Ginevra sull’alto mare (1958) e quella di Montego Bay del 10 dicembre 1982 (Unclos I e III) la comunità internazionale ha fornito delle solide basi giuridiche per assicurare la libertà di navigazione e di uso del mare. La citata Convenzione di Montego Bay, in particolare, è stata poi recepita nell’ordinamento nazionale con la Legge 2 dicembre 1994 n. 689 ma, fino a oggi, non era mai stata concretizzata alcuna iniziative in tal senso.

La citata conferenza, insieme alla trattazione degli aspetti giuridici di aggiornamento del tradizionale diritto del mare e ai diritti e doveri dei vari Stati sulle diverse porzioni di mare, in relazione alla geografia di ciascuno rispetto al mare, ha affrontato anche la questione dei diritti di sfruttamento delle risorse biologiche ed energetiche marine. La discussione (undici sessioni in nove anni) ha evidenziato intuitive divergenze di vedute in quanto ciascun Paese partecipante era portatore di interessi diversi, frutto di convenienze particolari.

Oltre le particolari aree prospicenti le coste (acque territoriali e zona contigua) che definiscono il mare territoriale, in cui lo Stato rivierasco può esercitare controlli di polizia, doganali, sanitari e di immigrazione, oggetto della Convenzione sono stati l’adeguamento del transito lungo gli Stretti (l’estensione del mare territoriale ha, infatti, di fatto annullato gli eventuali canali di alto mare e reso necessario prevedere un “passaggio inoffensivo” all’interno del mare territoriale degli Stretti) e la nascita della nuova figura degli Stati arcipelagici, ovvero quegli Stati costituiti da uno o più arcipelaghi o altre isole. Ciò comporta, a determinate condizionii, la possibilità di tracciamento delle linee di base dritte tra le sue isole, con un ampliamento del proprio mare territoriale. Il limite estremo dell’area marina di interesse dello Stato costiero è rappresentato dagli aspetti morfologici della piattaforma continentale, che potrà estendersi fino a un massimo di 350 miglia nautiche (un miglio è pari a circa 1.852 metri) dalla costa o oltre le 100 miglia nautiche a partire dall’isobata dei 2.500 metri di profondità. Su questa area lo Stato rivierasco esercita diritti sovrani sull’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali (minerali, idrocarburi) e le risorse biologiche sedentarie, ovvero quegli organismi viventi che rimangono immobili sulla piattaforma o che si spostano rimanendo sempre in contatto con il fondo marino.

Ma l’innovazione più significativa è stata la definizione della ZEE. In estrema sintesi, si tratta di una zona di mare che si estende a partire dal mare territoriale fino a un massimo di 200 miglia nautiche, entro la quale lo Stato costiero è titolare di una serie di diritti e doveri.

La sua importanza economica e geopolitica appare chiara: in tale zona lo stato rivierasco esercita, tra l’altro, diritti sovrani in materia di esplorazione e sfruttamento, di conservazione e gestione delle risorse naturali del sottofondo marino nonché (e qui sta la novità rispetto alla piattaforma continentale) sulla colonna d’acqua sovrastante. In tale area lo Stato ha, inoltre, giurisdizione e diritti esclusivi sull’installazione di isole artificiali, sulla ricerca scientifica e sulla prevenzione dell’inquinamento marino.

Anche se la ZEE non rientra nella definizione di alto mare (quindi totalmente libero), a tale area vengono applicate la maggioranza delle disposizioni relative a quest’ultimo e, in primis, quelle sulla libertà di navigazione. Ciò ha fino ad oggi impedito il rischio di una creeping jurisdiction da parte dei Paesi costieri.

La portata economica e geopolitica della ZEE è enorme e alcuni Stati ne hanno beneficiato più di altri. Come la Francia, per esempio, per la quale l’istituzione della ZEE ha avuto effetti particolarmente rilevanti. Con 11 milioni di kmq la sua ZEE rappresenta, infatti, il terzo spazio marittimo mondiale, dopo quello degli Stati Uniti e del Regno Unito. Poi ci sono particolari casi di Paesi che possono far crescere a dismisura (in rapporto alla loro superficie territoriale) la propria area economica correlata al mare, come le Bermude, con una ZEE grande 7.800 volte il proprio territorio, o le Maldive (3.220 volte) o come Nauru, piccolissimo Stato isola della Micronesia, con una ZEE pari a 20.300 volte il proprio territorio o, venendo più vicino a noi, come Malta (circa 270 volte il suo territorio). E proprio i Paesi del Mediterraneo, le cui dimensioni non consentono ZEE di 200 miglia, stanno cominciando a comprenderne le reali implicazioni. Sotto il profilo economico, i Paesi mediterranei potranno avere ZEE relativamente limitate, sicuramente non delle stesse dimensioni dei Paesi oceanici. Sotto il profilo geopolitico, proprio per le dimensioni del nostro mare, una volta che tutti i Paesi rivieraschi avranno dichiarato la propria ZEE, non esisteranno più aree di alto mare.

Per sottolineare una volta di più le sue implicazioni basti pensare che, globalmente, le diverse ZEE occuperanno circa cento milioni di kmq, pari a un terzo dell’intera estensione dei mari e due terzi di tutte le terre emerse.

È, quindi, evidente il motivo per cui oggi, in piena competizione economica, i Paesi del mondo si sono “svegliati” e stanno “correndo” per assicurarsi una ZEE all’altezza dei propri bisogni e interessi geopolitici ed economici.

Tra questi l’Italia, il cui iter parlamentare è iniziato nel 2019, all’indomani della proclamazione unilaterale algerina di una zona economica esclusiva di ben 400 miglia. In un mare piccolo come il Mediterraneo, ciò significava assegnarsi il diritto di uso delle risorse marine fino al limite delle acque territoriali spagnole (Ibiza) e italiane (Sardegna), contravvenendo all’articolo 74 della citata convenzione ONU sul diritto del mare. Rispondendo alle proteste di Roma le Autorità di Algeri si sono subito dichiarate disponibili a ridiscuterne con l’Italia. Tuttavia, la lampadina di allarme si era ormai accesa e il 20 dicembre dello stesso anno è stata presentata una proposta di legge, poi approvata il 5 novembre 2020 alla Camera e, come già ricordato, ultimamente approvata in via definitiva al Senato.

Tuttavia, una propria area economica sul mare non serve a nulla se non viene accompagnata da un credibile e coerente strumento di controllo e coercizione. La crescente e spesso aspra competizione economica in un mondo ormai globalizzato rende, infatti, necessario poter disporre di efficaci strumenti in grado di far rispettare le norme internazionali anche, se necessario, con l’uso della forza.

L’esercizio del potere marittimo a tutela degli interessi nazionali

La libertà dei mari, infatti, non si limita solo alla superficie, estendendosi ormai anche allo spazio aereo che lo sovrasta e alla parte che sta sotto, compresi fondo e sottofondo marino.

Mentre fino a poco più di cento anni fa le Forze marittime militari erano essenzialmente navali, cioè in grado di operare sulla superficie e sotto la superficie del mare, oggi nel nuovo ambiente operativo tridimensionale si è efficacemente inserito anche il mezzo aereo, che ha dimostrato la sua capacità di operare validamente anche sul mare, a supporto delle operazioni navali. Quindi, il potere marittimo deve essere oggi inteso come potere aeronavale, essendo le moderne forze marittime costituite da capacità sia navali che aeree. In altre parole elicotteri e caccia imbarcati, insieme ai pattugliatori marittimi, devono essere considerati a tutti gli effetti come strumenti che contribuiscono attivamente alla gestione del potere marittimo e alla protezione degli interessi nazionali sul mare, alla stessa stregua delle unità di superficie e dei battelli subacquei. Gli elicotteri e gli aerei imbarcati, in particolare, non possono essere più considerati come mezzi “aggiuntivi” alle capacità navali, ma essi sono a tutti gli effetti dei sistemi d’arma delle navi, essendone intimamente correlati e rappresentandone l’estensione operativa sia per la sorveglianza sia per il combattimento.

In un’epoca di grande concorrenza, non è pensabile di poter tutelare gli interessi economici e politici nazionali sul mare senza una sufficiente disponibilità di basi e di mezzi aereonavali. Questo fatto inconfutabile, lungi dal voler rappresentare un sostegno a quelle correnti di pensiero che vedono la grandezza del proprio Paese basata solo sulla spada e sul confronto e non soprattutto sulla collaborazione e sul benessere, dimostra invece che negare l’importanza di uno strumento navale moderno, efficiente, con mezzi aereonavali qualitativamente e quantitativamente adeguati, con uomini e donne ben equipaggiati, ben addestrati e ben motivati non fa altro che limitare l’orizzonte politico internazionale ed economico dello Stato.

Va sempre ricordato che l’esercizio del potere marittimo, come la storia ci insegna, non solo ha avuto grande influenza nella storia del mondo, ma continuerà ad averne in misura sempre maggiore in futuro, proprio per la crescente importanza che le risorse marine e le vie commerciali marittime continueranno ad avere. Sotto la superficie del mare si nascondono ancora enormi riserve di cibo, di risorse energetiche, di materie prime che, se prelevate con approccio eco-sostenibile, sono in grado di garantire benessere per secoli. Sulla superficie, l’eventuale interruzione (o rallentamento) delle linee di comunicazione marittima di un Paese con il resto del mondo globalizzato comporta sempre più delle perturbazioni economiche e morali che si riflettono pesantemente sullo stile di vita dei popoli e sulla loro percezione del mondo.

La crescente competizione per il raggiungimento delle risorse energetiche sottomarine sta ultimamente gravemente logorando le relazioni internazionali tra i Paesi rivieraschi e rischia di innescare pericolosi confronti. Basti pensare all’aggressiva e arrogante postura turca nel Mediterraneo orientale e centrale o alle rivendicazioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. L’esercizio del commercio via mare e la capacità di prelevare le risorse marine è, quindi, subordinato alla forza del Paese e alla sua volontà di avvalersene per tutelare i propri interessi economici e commerciali.

Un adeguato e moderno strumento militare aeronavale, quindi, se da un lato è conditio sine qua non per il mantenimento della libertà di navigazione e per permettere l’accesso alle risorse sottomarine, è anche determinante nel raffreddare, contenere o risolvere le crisi che si manifestano attraverso le vie d’acqua e che spesso incidono significativamente anche sulle economie dei Paesi che vivono di commercio via mare. Abbiamo visto come le limitazioni derivanti dalla chiusura, per motivi squisitamente tecnici, di un’importante rotta commerciale marittima (Canale di Suez) abbiano causato miliardi di danni in tutto il mondo occidentale.

Tutto ciò implica che in futuro le vie marittime e le risorse marine saranno sempre più obiettivo degli appetiti di chi vorrà destabilizzare il nostro mondo con conflitti economici, politici e morali, mascherati magari da conflitti religiosi o ideologici (troppo spesso usati da alcune classi dirigenti del momento per raccogliere consensi), ma alla cui base rimarranno sempre gli interessi economici dei popoli.

Conclusioni

A ben 39 anni dall’approvazione della Convenzione di Montego Bay anche l’Italia (come abbiamo visto sotto la spinta dell’aggressività di altri Paesi litoranei), si dota di uno strumento per far valere i propri interessi economici, commerciali e politici nel Mediterraneo.

Tuttavia, avere lo strumento giuridico e non avere la forza (e la volontà) di farlo rispettare potrebbe rivelarsi gravemente controproducente, arrivando a minare il prestigio internazionale della nazione, con tutte le prevedibili implicazioni politiche ed economiche.

In questo quadro le flotte militare e commerciale hanno un’importanza vitale per la sicurezza e la prosperità delle Nazioni in particolare quando, per la scarsità delle risorse del Paese, la capacità produttiva sia subordinata alle importazioni per via marittima. Per l’Italia è evidente la vitale necessità di importazioni dal mare e, anche se é geograficamente definita una penisola, essa può essere assimilata a un’isola quando si parla della sua forte dipendenza dalle importazioni marittime e, quindi, dalla disponibilità di linee di comunicazione marittime e possibilità di accesso alle riserve energetiche sottomarine. Storicamente, quando ha avuto a disposizione flotte per tutelare i propri interessi sul mare essa ha prosperato, quando non ha avuto a disposizione unità per contrastare la volontà dell’avversario del momento la sua economia è regredita.

Permangono, quindi, tutti i presupposti fondamentali che fanno del controllo delle vie marittime e delle risorse sottomarine la base dell’economia complessiva degli Stati. In un mondo globalizzato gli interessi economici sono sempre più variegati, ma è certo che la tutela sul mare degli interessi economici e commerciali nazionali continueranno ad avere importanza fondamentale per il benessere dei popoli e dell’Italia in particolare. In tale ambito l’esercizio del potere marittimo e la conseguente capacità di imporre la propria volontà sui mari, senza voler assolutamente rappresentare una minaccia per gli altri popoli pacifici, costituirà la nostra fonte principale di influenza politica ed economica internazionale.

i Come, per esempio, il rispetto di un determinato rapporto tra la superficie delle acque inglobate e quella delle terre cui si riferiscono, le limitazioni derivanti dai diritti degli Stati limitrofi oppure il diritto di passaggio inoffensivo, denominato “passaggio aruicpelagico”.

Foto: Euronews / presidenza del consiglio dei ministri / Antonioptg / Türk Silahlı Kuvvetleri