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Diritto

Strade Sicure: quali poteri hanno davvero i militari?

L’invio di 500 militari a Milano ha riportato al centro una domanda concreta: quali qualifiche hanno e che cosa possono fare durante il servizio? La risposta è nella legge, che attribuisce poteri preventivi specifici e ne stabilisce i limiti.

Avv. Marco Valerio Verni · · 5 min di lettura

La decisione di rafforzare il dispositivo dell’operazione Strade Sicure a Milano offre l’occasione per fare chiarezza su un tema spesso riassunto in formule imprecise: se i militari non svolgono funzioni di polizia giudiziaria, quali poteri hanno concretamente sul campo?

L’assenza di funzioni di polizia giudiziaria non equivale all’assenza di poteri d’intervento. Durante i servizi previsti, la legge stabilisce che il personale delle Forze armate – con esclusione dell’Arma dei Carabinieri, che segue il proprio ordinamento – agisca con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e possa identificare e, nei casi previsti, perquisire sul posto. Non gli attribuisce, invece, poteri investigativi generali.

Il quadro di riferimento è l’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per i 500 militari aggiuntivi destinati a Milano, l’articolo 8 del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 richiama espressamente i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis. Il decreto è in vigore dal 23 ottobre 2026 e, alla data di redazione, è in attesa di conversione. Il piano d’impiego, adottato dal ministro dell’Interno di concerto con quello della Difesa, definisce le modalità del servizio.

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Funzioni di pubblica sicurezza, non di polizia giudiziaria

La formula normativa è precisa: durante l’esecuzione dei servizi, il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei Carabinieri «agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza», con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

In pratica, il personale può svolgere le attività preventive attribuitegli dalla legge nell’ambito del servizio, ma non dirigere indagini né compiere autonomamente gli atti riservati alla polizia giudiziaria. Il suo compito è concorrere alla vigilanza e al controllo del territorio e prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l’incolumità delle persone o la sicurezza dei luoghi vigilati. Quando servono ulteriori accertamenti o attività investigative, intervengono gli organi competenti.

Identificazione e accompagnamento agli uffici

L’articolo 7-bis consente ai militari di procedere all’identificazione delle persone durante i servizi. Prevede inoltre che, per completare gli accertamenti identificativi o procedere agli atti di polizia giudiziaria, il personale accompagni le persone interessate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri.

L’accompagnamento ha queste finalità e non costituisce un potere generale di fermo preventivo. La legge dispone che alle persone accompagnate si applichi l’articolo 349 c.p.p. ma il trattenimento negli uffici per l’identificazione non è automatico: la norma lo consente, per il tempo strettamente necessario e con i limiti temporali stabiliti, quando la persona rifiuta di farsi identificare o vi sono sufficienti elementi per ritenere false le generalità o i documenti esibiti. Sono previsti anche obblighi di informazione al pubblico ministero.

Perquisizione sul posto: quando è consentita

La legge consente di effettuare perquisizioni immediate sul posto, su persone e mezzi di trasporto, ma non in modo indiscriminato: l’articolo 7-bis rinvia all’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che ne stabilisce presupposti e limiti.

Occorrono casi eccezionali di necessità e urgenza, tali da non consentire un tempestivo provvedimento dell’autorità giudiziaria. La disposizione riguarda i servizi svolti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e le operazioni di polizia, comprese quelle dirette a prevenire reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone.

Servono inoltre specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo per cui l’atteggiamento o la presenza della persona appaiano costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l’incolumità pubblica o individuale. La ricerca è finalizzata ad accertare il possesso di armi, esplosivi, strumenti di effrazione o atti a offendere; può estendersi, per le stesse finalità, al mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere il luogo.

La perquisizione deve essere verbalizzata e il verbale trasmesso al procuratore della Repubblica entro 48 ore; nei casi previsti dalla legge, una copia va consegnata all’interessato. La disposizione è stata modificata nel 2026: va quindi considerata nella sua formulazione vigente.

Arresto in flagranza: una facoltà prevista per chiunque

L’articolo 7-bis non attribuisce ai militari un autonomo potere di arresto connesso a Strade Sicure. L’articolo 383 c.p.p. consente però, nei casi indicati dall’articolo 380 e per delitti perseguibili d’ufficio, a ogni persona di procedere all’arresto in flagranza. Chi lo esegue deve consegnare senza ritardo l’arrestato alla polizia giudiziaria.

La facoltà vale anche per un militare, ma non gli conferisce competenze investigative e non autorizza fermi preventivi. È vincolata ai presupposti di flagranza previsti dal codice e all’immediata consegna della persona agli organi competenti.

Poteri concreti e limiti chiari

Il quadro normativo non descrive né personale privo di capacità d’intervento né forze dotate di poteri generali di polizia. Prevede funzioni di pubblica sicurezza e strumenti preventivi specifici: identificazione, perquisizione sul posto nei casi stabiliti e accompagnamento agli uffici per le finalità previste dalla legge. L’arresto in flagranza resta possibile nei limiti riconosciuti a chiunque.

Il confine è netto: i militari impiegati in Strade Sicure, salvo il personale dell’Arma dei Carabinieri secondo il proprio ordinamento, non svolgono funzioni di polizia giudiziaria. Quando occorrono indagini o atti propri di quella funzione, intervengono gli organi competenti.

Conoscere sia i poteri attribuiti sia i limiti che li accompagnano consente di comprendere con precisione che cosa il personale può fare durante il servizio e, magari, evitare, a volte, polemiche inutili o giudizi superificiali.

Riferimenti normativi essenziali: • Art. 7-bis, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. • Art. 8, d.l. 22 ottobre 2026, n. 190. • Art. 4, legge 22 maggio 1975, n. 152. • Artt. 349, 380 e 383 c.p.p.

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