Lo scorso venerdì è stato pubblicato, sul sito della Gazzetta Ufficiale, il testo del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (cd. “decreto sicurezza”), recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” che, ai sensi del suo stesso art. 39, è entrato in vigore già il giorno successivo (ossia, sabato 12 aprile 2025).
Esso è articolato in sei capi e 39 articoli e prevede delle novità significative, in particolare, in materia di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, di sicurezza urbana, di tutela del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di gestione dei detenuti e delle attività lavorative all'interno e all’esterno degli istituti penitenziari.
Le innovazioni in tema di tutela legale delle Forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e dei militari
In particolare, per quel che qui si vuole particolarmente evidenziare, agli art. 22 ("Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") e 23 ("Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate") del decreto in questione, vengono previste delle novità in tema di tutela legale per gli agenti di pubblica sicurezza, per il personale dei vigili del fuoco e per quello delle Forze armate che si trovi ad essere indagato o imputato per fatti inerenti il servizio: viene stabilita, infatti, per dette categorie, la possibilità di poter chiedere ed ottenere, dalla relativa amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento in cui sono coinvolti (sia esso penale, che civile o amministrativo), ove intendano avvalersi di un libero professionista di fiducia, proprio al fine di poter sostenere le relative spese legali.
Tale eventuale erogazione potrà essere corrisposta anche in modo frazionato, seppur compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’amministrazione di appartenenza, e potrà essere richiesta, parimenti, anche dal coniuge, dal convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dai figli superstiti degli ufficiali o agenti (nel caso delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), o del dipendente (nel caso del personale delle Forze armate) deceduti.
La Pubblica Amministrazione non procederà alla rivalsa su detta somma (vale a dire, in buona sostanza, che essa non dovrà essere restituita da chi ne abbia potuto beneficiare) qualora:
-
le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione;
-
sia stata emessa sentenza ai sensi dell’articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare (ossia, la sentenza di non luogo a procedere) o dell’articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento (cioè, il proscioglimento prima del dibattimento) o degli articoli 129 (immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità), 529 (sentenza di non doversi procedere), 530, commi 2 e 3 (sentenza di assoluzione), e 531 (dichiarazione di estinzione del reato) del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente.
Ciò, fatta salva l’ipotesi che, per i fatti contestati in sede penale, sia stata invece accertata, in quella disciplinare, la responsabilità per grave negligenza.
Tale disciplina si innesta su un impianto normativo già previgente in materia (e spesso non conosciuto), su cui, pure, qui si è già scritto1, e che, non a caso, viene richiamato dalla suddetta: ci si riferisce, in particolare, all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (rubricata “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”), ed all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (rubricato “Rimborso delle spese di patrocinio legale”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
La prima norma, di carattere specialistico o settoriale (per quanto riguarda le Forze di polizia), prevede che “Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei comuni precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza”.
La seconda, avente portata più ampia e di carattere generale, in quanto valida per tutti i dipendenti statali e, quindi, anche per il personale militare, stabilisce che "Le spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità."
Rispetto al passato, emergono alcuni aspetti migliorativi, rispetto alle critiche esistenti, tra cui:
-
la somma di cui si può chiedere l’anticipo, da parte del soggetto legittimato, è, come detto, di 10.000 euro, per ogni fase del procedimento (rispetto, ad esempio, ai 2.500 euro prima previsti e valevoli nel totale, per quanto riguarda gli appartenenti alla Polizia di Stato2);
-
viene rimossa, ai fini sia del riconoscimento del diritto all’anticipo della predetta somma, sia, si immagina, alla restituzione di quanto speso, in totale, al termine del processo, la causa ostativa dell’assoluzione “con formula dubitativa”, di cui all’art. 530, co. 2.
Quel che rimane confermato è il prevalere del giudizio disciplinare su qualsiasi altro esito, anche positivo, ove in tale sede venga, come già scritto più sopra, accertata una negligenza grave.
Anche se, sotto tal punto di vista, sebbene il procedimento anzidetto (quello disciplinare) si muova su altri binari, rispetto a quello di altra natura- penale, civile o amministrativo-, appare difficile che una sentenza assolutoria in quest’ultimo, non possa condurre ad un esito favorevole anche nel primo.
Ora, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il decreto legge in questione, secondo quanto previsto dall’art. 77 della Costituzione, dovrà essere convertito in legge, a pena di perdita della sua stessa efficacia, sin dall'inizio, ove ciò non accadesse.
2 Vedasi il D.P.R. n. 51 del 16 Aprile 2009 (“Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”) e, in particolare, l’art. 21 dello stesso, laddove si afferma(va) che“(…)2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo”.