Quanto accaduto nei pressi della RAF Fairford, nel Gloucestershire, presenta profili che vanno ben oltre un ordinario episodio di polizia giudiziaria.
Secondo quanto comunicato ufficialmente dalle autorità britanniche, la polizia ha ricevuto una segnalazione relativa a tre veicoli sospetti apparentemente diretti verso la base. Agenti armati sono intervenuti e cinque uomini sono stati arrestati nell’area di Whelford, inizialmente per sospetti reati in materia di esplosivi e, successivamente, anche per la presunta preparazione di un atto terroristico, ai sensi della section 5 del Terrorism Act 2006.
Gli specialisti militari dell’Explosive Ordnance Disposal sono intervenuti sui mezzi, è stato istituito un cordone di sicurezza di circa 400 metri e, in via precauzionale, sono state evacuate circa 85 abitazioni.
Se questo è quanto si apprende dalle fonti aperte – unitamente ai primi sviluppi procedurali, che hanno visto tutti gli indagati rilasciati con limitazioni agli spostamenti e ai contatti, mentre le indagini proseguono – un primo dato deve essere chiarito con forza: l’arresto per sospetta preparazione di un atto terroristico non equivale all’accertamento di un piano eversivo né, tantomeno, alla responsabilità degli arrestati. Natura del materiale, finalità delle condotte, effettivo obiettivo ed eventuali collegamenti dovranno essere stabiliti con certezza dalle indagini e dal successivo procedimento giudiziario.
La preparazione dell’atto terroristico
Dal punto di vista giuridico è particolarmente interessante il riferimento alla section 5 del Terrorism Act 2006: la disposizione punisce chi, con l’intenzione di commettere atti terroristici o di assistere altri nella loro commissione, compia una condotta preparatoria diretta a dare attuazione a tale intenzione. Si tratta di una significativa forma di anticipazione della tutela penale, come chiarito dallo stesso legislatore britannico nelle note esplicative della legge. La norma consente di sanzionare atti preparatori prima ancora che si configuri un vero e proprio tentativo di reato, e prescindendo dalla necessità di dimostrare un accordo criminoso tra più persone (la c.d. conspiracy).
La ratio è evidente e condivisibile, in materia di terrorismo. Attendere l’inizio dell’esecuzione può significare intervenire quando il pericolo per persone o infrastrutture strategiche è ormai difficilmente reversibile.
Ciò non significa, naturalmente, trasformare qualsiasi comportamento sospetto in terrorismo: occorrerà infatti dimostrare tanto la condotta preparatoria quanto, soprattutto, la specifica intenzione richiesta dalla norma.
Ma cosa significa, giuridicamente, “terrorismo”?
Anche il termine terrorismo deve essere utilizzato con precisione. La section 1 del Terrorism Act 2000 costruisce una definizione articolata che comprende azioni implicanti grave violenza contro persone, gravi danni alla proprietà, pericolo per la vita o grave rischio per la salute e la sicurezza pubblica, quando ricorrano gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Normalmente, l’azione o la minaccia devono essere dirette a influenzare il governo o un’organizzazione intergovernativa internazionale, oppure a intimidire il pubblico, perseguendo una finalità politica, religiosa, razziale o ideologica.
Nel caso di azioni che coinvolgano armi da fuoco o esplosivi, tuttavia, la legge introduce una regola particolare: non è necessario dimostrare la finalità di influenzare il Governo o intimidire il pubblico, mentre permane il requisito del movente politico, religioso, razziale o ideologico.
Si comprende dunque perché la presenza di tre veicoli sospetti apparentemente diretti verso un’installazione militare, unitamente agli elementi inizialmente emersi, abbia determinato l’intervento del Counter Terrorism Policing. Gli arresti erano avvenuti anche per sospetti reati ai sensi dell’Explosives Act; i successivi accertamenti sui veicoli non hanno tuttavia individuato ordigni esplosivi improvvisati, mentre è stata recuperata una quantità di benzina.
Resta però un punto essenziale: un illecito relativo agli esplosivi e un reato terroristico non sono la stessa cosa. Il successivo mancato rinvenimento di ordigni nei veicoli rende ancora più importante distinguere tra l’ipotesi investigativa iniziale e quanto effettivamente accertato. È la presenza degli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla legislazione antiterrorismo a determinare il diverso inquadramento giuridico.
Perché RAF Fairford è particolarmente sensibile
Il luogo dell’intervento attribuisce inevitabilmente alla vicenda una dimensione strategica. RAF Fairford è un’installazione britannica che riveste un ruolo di primaria importanza anche per le forze statunitensi. La stessa U.S. Air Force la indica come “preferred bomber forward operating location in Europe” per l’Air Force Global Strike Command, mentre il 420th Air Base Squadron garantisce il supporto necessario affinché Stati Uniti e NATO possano condurre da Fairford un ampio spettro di operazioni aeree.
Proprio perché la base è stata utilizzata, nell’attuale scenario mediorientale, anche per operazioni statunitensi contro l’Iran, tra le diverse ipotesi richiamate dalle fonti giornalistiche è stato indicato un possibile collegamento con Teheran.
Su questo punto la cautela deve essere massima: al momento non risulta alcuna attribuzione ufficiale dell’episodio alla Repubblica Islamica, né può considerarsi accertata la natura del movente o l’esistenza di mandanti. Una pista investigativa non equivale mai a un fatto accertato.
Terrorismo o operazione riconducibile a uno Stato?
Al netto della cronaca, il caso consente di affrontare una questione giuridica di portata più generale: la possibile riconducibilità di un’azione a uno Stato straniero. Un conto è un attentato progettato autonomamente da individui o organizzazioni terroristiche; altro sarebbe dimostrare che gli autori abbiano agito su istruzioni, o sotto la direzione e il controllo, di una potenza estera.
In quest’ultimo scenario, la questione cesserebbe di riguardare esclusivamente la responsabilità penale individuale per entrare nel campo, ben più complesso, della responsabilità internazionale dello Stato. Una responsabilità che va valutata secondo criteri rigorosi, dove non basta dimostrare una generica vicinanza politica o ideologica.
L’articolo 8 degli Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (redatti dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite) attribuisce a uno Stato le azioni di privati solo se questi hanno agito su sue istruzioni o sotto la sua direzione o controllo. Il relativo Commentario precisa, inoltre, che questo legame non può essere generico, ma deve riguardare proprio la specifica operazione contestata.
Finanziamenti, comunicazioni, ordini, rapporti con apparati di intelligence, supporto logistico e catene di comando costituirebbero quindi elementi probatori particolarmente rilevanti. Il mero finanziamento o sostegno logistico, tuttavia, non sarebbe necessariamente sufficiente ad attribuire allo Stato la specifica condotta: occorrerebbe accertare il collegamento richiesto dal diritto internazionale con l’operazione contestata.
Sarebbe un “atto di guerra”?
Neppure l’eventuale dimostrazione di un coinvolgimento statale consentirebbe di utilizzare automaticamente l’espressione “atto di guerra”. La stessa espressione “atto di guerra” non costituisce, nel diritto internazionale contemporaneo, la categoria tecnica decisiva. Ciò che rileva è, tra l’altro, se la condotta costituisca un uso della forza e, alla soglia superiore, un “attacco armato” ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.
Il fatto che l’obiettivo sia un’installazione militare non è di per sé sufficiente. Anche una volta accertata l’attribuibilità giuridica della condotta a uno Stato, resterebbe da valutarne la qualificazione alla luce del diritto internazionale: se l’articolo 51 della Carta ONU riconosce il diritto alla legittima difesa di fronte a un armed attack (attacco armato), non tutte le condotte ostili statali raggiungono necessariamente tale soglia.
La giurisprudenza internazionale distingue chiaramente le forme più gravi dell’uso della forza da quelle meno gravi: natura dell’azione, mezzi impiegati, intensità ed effetti prodotti sono elementi decisivi per la qualificazione.
Occorre pertanto tenere distinti concetti che nel dibattito pubblico vengono spesso sovrapposti: atto terroristico, illecito internazionale, uso della forza e attacco armato non sono categorie giuridicamente equivalenti. Ecco perché sarebbe prematuro trasformare gli arresti di Fairford nella prova di un attacco statale.
La zona grigia delle minacce contemporanee
Il caso Fairford evidenzia tuttavia un problema strutturale della sicurezza contemporanea. Le minacce attuali rispettano sempre meno la tradizionale separazione tra terrorismo, criminalità, intelligence e conflitto interstatale.
Non a caso il Counter Terrorism Policing britannico affianca oggi alla propria missione antiterrorismo il contrasto alle state threats. Su questo terreno il National Security Act 2023 ha profondamente rinnovato l’ordinamento del Regno Unito, introducendo reati in materia di sabotaggio e foreign interference, interferenza straniera, per i quali assume rilievo la cosiddetta foreign power condition, cioè il collegamento previsto dalla legge con una potenza straniera.
Un individuo può agire per convinzione ideologica, per interesse economico, per conto di un gruppo terroristico o come intermediario di un apparato statale. Materialmente le condotte possono apparire identiche; giuridicamente la differenza è enorme.
È la “zona grigia” in cui operazioni clandestine, proxy, terrorismo e spionaggio si sovrappongono, e dove diventa essenziale ricostruire non soltanto chi abbia agito, ma per conto di chi.
La logica della tutela anticipata
L’antiterrorismo contemporaneo non può fondarsi soltanto sulla repressione a fatto compiuto, una delle sue funzioni essenziali consiste nell’interrompere la sequenza preparatoria prima che raggiunga la fase esecutiva.
È la logica della section 5 del Terrorism Act 2006: intelligence, cooperazione internazionale, tracciamento dei flussi finanziari, protezione delle infrastrutture critiche e polizia giudiziaria diventano componenti di una medesima architettura preventiva.
Il caso Fairford impone cautela. Ad oggi si registra un intervento di polizia per sospetti reati inizialmente contestati anche ai sensi dell’Explosives Act e per la presunta preparazione di un atto terroristico; i successivi accertamenti sui veicoli non hanno però portato al rinvenimento di ordigni esplosivi improvvisati. Non possiamo affermare che sia stato accertato un piano organico contro RAF Fairford, né stabilirne oggi matrice, movente o mandanti.
Ma proprio questa incertezza pone uno dei quesiti centrali della sicurezza moderna: quando un atto terroristico cessa di essere soltanto terrorismo e diventa strumento dell’azione ostile di uno Stato?
La risposta non dipende dalle etichette, ma dalle prove. E dalle regole del diritto internazionale, alle quali soltanto occorre fare riferimento.

