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Con la riforma Nordio importante novità per i militari: “blocco di carriera” solo se condannati in primo grado

Avv. Marco Valerio Verni Avv. Marco Valerio Verni · · 2 min di lettura

È entrata in vigore ieri la Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. “Legge Nordio“), recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024.

Importante la novità prevista,nello specifico,per i militari,dal momento che, l’art. 7 della suddetta ha preveduto la modifica dell’art. 1051 comma 2 del C.O.M. (la lettera a) è sostituita dalla seguente: ”nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna  esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa”) in base al quale, da ora (anzi,da ieri) in avanti potranno essere inseriti nell’aliquota di avanzamento anche quei militari che siano solamente rinviati a giudizio (o ammessi a riti alternativi) per delitti dolosi.
Circostanza che, prima, era invece preclusa, non potendo aspirare al passaggio di grado tutti coloro che, appunto, fossero destinatari di un semplice rinvio a giudizio1 che, come noto, non significa nulla in termini di asserita colpevolezza dell’imputato, a maggior ragione se si consideri che, nel nostro ordinamento, viga la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Una modifica necessaria, a parere dello scrivente, soprattutto visti i tempi con i quali, oggi, si concludono i procedimenti penali, che tengono sospesi nel limbo coloro che ne vengono coinvolti, con le ovvie ripercussioni umane e, appunto, lavorative.

Certamente, anche a livello disciplinare, una tal innovazione non potrà andare esente da ripercussioni, auspicabilmente positive, potendosi chiaramente, con maggior convinzione e fondamento giuridico – fatta salva, naturalmente, l’ovvia valutazione caso per caso, anche in considerazione di eventuali applicazioni di misure cautelari da parte del giudice penale – disporre, da chi di competenza, la sospensione del relativo procedimento,in attesa della definizione del giudizio ordinario di primo grado.

1 L’ormai previgente articolo 1051 C.O.M.,al riguardo,così disponeva: “Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare: rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo”.

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