La questione del trattamento economico delle Forze Speciali

(di Tiziano Ciocchetti)
11/06/21

Con l’ingresso nel COFS (Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali) del 4° reggimento Ranger e del 185° RRAO sarebbe stato solo questione di tempo perché venisse fuori la questione del trattamento economico, ovvero la richiesta di uniformare l’indennità d’impiego, dei reparti sopracitati, con le altre unità speciali il cui personale è in possesso del brevetto interforze di incursore.

Facciamo un po’ di ordine andando a vedere cosa dice la normativa in merito. La Legge n. 78 del 23 marzo 1983 (la quale ha riformato in maniera organica tutto il sistema delle indennità operative), prevede un'indennità d'impiego operativo di base (articolo 2, comma 1), comune a tutto il personale militare indipendentemente dalla situazione di impiego, comunque caratterizzato da condizioni operative ben superiori a quelle del restante personale del pubblico impiego, ed altre indennità operative fondamentali, il cui valore è calcolato secondo una maggiorazione percentuale della prima (che è pari al 100%), aventi lo scopo di compensare le specializzazioni del personale che sia qualificato ed impiegato in settori di maggiore rischio, disagio e logorio psico-fisico.

Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007 ha precisato che il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto interforze di Incursore, mantiene il trattamento economico di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983 anche se impiegato “per finalità delle Forze Speciali” ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attività tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed unità operative delle Forze armate nonché presso altre Amministrazioni in misura del 180% dell'indennità operativa di base.

La citata indennità, quindi, definita supplementare, ha la funzione di compensare particolari posizioni o condizioni, anche occasionali, in cui versa il personale impiegato in una particolare attività operativa e ha carattere sussidiario rispetto a quelle cosiddette “fondamentali” le quali, invece, sono fisse e continuative per l'intero periodo di destinazione a un determinato corpo o reparto.

Il decreto citato ha, inoltre, disposto che al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare interforze di Incursore ed in servizio presso i reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche di Forze Speciali, individuati con apposite determinazioni del capo di stato maggiore della Difesa, oltre all'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983, compete una “indennità supplementare mensile per operatore di forze speciali” nella misura lorda di euro 120,00 (articolo 6, comma 5), cumulabile con le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari previste dalla legge n. 78 del 1983 e successive modificazioni (articolo 6, comma 7).

Tra l'altro, a differenza di quelle fondamentali, per alcune indennità supplementari, tra le quali quella incursori, non è previsto il meccanismo del cosiddetto “trascinamento”, il quale attribuisce al personale in caso di cambio di destinazione/inidoneità/cessazione dal servizio una percentuale della precedente indennità al fine di compensare i disagi sostenuti nello svolgimento di una attività usurante e rischiosa per cui tale supplementare era stata concessa.

A ciò si aggiunga che il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 agli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di Acquisitore Obiettivi o di Ranger, rispettivamente in servizio presso il 185° RRAO e il 4° reggimento Ranger, compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell' ”Indennità di impiego operativo di base”.

Nell’ultimo DPR emanato l’11 settembre 2007, si fa riferimento all’indennità per FS a favore del personale brevettato Incursore che presta servizio presso i 4 reparti Tier 1 delle FA unitamente al COFS, inoltre, nell’estratto della risoluzione 7/00228 inerente la coda contrattuale dell’anno 2019 si fa esplicito riferimento alle qualifiche e non brevetto Ranger ed Acquisitore Obiettivi.

La differenza sostanziale fra brevetto (quale l’Incursore, il Pilota, il Paracadutista) e la qualifica risiede proprio nel fatto che il primo è di carattere prettamente interforze e viene sancito tramite Decreto Ministeriale (DM) da parte del Ministero della Difesa in virtù del superamento di un corso ed al mantenimento delle capacità conseguite all’interno di un reparto o comando di Incursori.

La qualifica invece viene rilasciata in seno ad una singola Forza Armata (FA) a seguito di un corso indetto da in centro di formazione di singola Forza Armata che, e consente, in base alla tipologia di qualifica acquisita, il pagamento di specifiche indennità o maggiorazione della super-campagna.

La differenza quindi fra i 2 titoli (brevetto e qualifica) è ben distinta e separa la figura professionale dell’Incursore da quella del Ranger/Acquisitore Obiettivi anche per i seguenti motivi:

Brevetto interforze di Incursore: capacità di assolvere tutte e 3 le attività fondamentali NATO SOF (SR, DA, MA) fino al 3°livello (più completo) di Special Operations Task Group – unitamente alle 4 missioni nazionali approvate dal Sig. CaSMD, che fra l’altro comportano un’interazione diretta con altre articolazioni e dicasteri dello Stato, da cui conseguono ulteriori responsabilità e rischi, sia sul piano fisico che su quello normativo. Il personale brevettato Incursore presta servizio in reparti FS-Incursori Tier 1 e presso i comandi di FS interforze o di FA.

Qualifica Ranger/Acquisitore Obiettivi di FA: capacità di assolvere tutte e 3 le attività fondamentali NATO SOF (SR, DA, MA) fino al 2°livello di Special Operations Task Group – SOTG.

Il personale qualificato Ranger/Acquisitore Obiettivi presta servizio in reparti FS Tier 2 e presso i Comandi di FS interforze o di FA.

Si evince quindi, che anche all’interno delle 3 attività fondamentali NATO SOF vi sono dei livelli capacitivi differenti esprimibili dall’operatore Incursore rispetto alle altre 2 figure professionali, unitamente alle 2 missioni nazionali, e di conseguenza, i livelli di rischio e prontezza sono anch’essi differenti. Oltremodo, il fatto che Ranger e Acquisitore Obiettivi siano qualifiche di FA non può costituire un fattore di aumento dell’indennità di FS poiché essa è legata ad un brevetto (Incursore) interforze (cfr. risoluzione 7/00228). Pertanto, oltre a rimarcare la non esattezza a definire le qualifiche predette come “brevetti” in quanto non coperte da DM e non di carattere interforze, non è corretto affermare che il personale qualificato Ranger ed Acquisitore Obiettivi è sottoposto ai medesimi rischi e svolge le stesse attività del personale brevettato Incursore, in quanto ciò è in netto contrasto con la dottrina di impiego del Comparto OS della Difesa oltre che con l’effettivo basket capacitivo esprimibile dai due differenti livelli esistenti fra i reparti FS Incursori Tier 1  ed i reparti FS Tier 2.

In seguito alla direttiva per il potenziamento del comparto OS (Operazioni Speciali), approvata dal capo di stato maggiore della Difesa il 26 aprile 2018, ha sancito l'estensione capacitiva al cosiddetto full spectrum dei compiti (SR, DA, MA) previsti dalla dottrina per le NATO SOF – fino a quel momento attribuiti al solo personale dei reparti FS Incursori Tier 1, ovvero al 9° reggimento paracadutisti d'assalto Col Moschin, GOI, 17° stormo e GIS – anche al 185° RRAO e al 4° reggimento Ranger, determinandone l'elevazione al rango di Forze Speciali Tier 2.

I livelli capacitivi (Tier) sono stati appunto rimarcati ed approvati nelle Direttive in vigore dello SMD proprio per distinguere le figure professionali (Incursore Tier 1 dal Ranger/Acquisitore Obiettivi Tier 2) oltre che i rispettivi livelli di rischio e competenza richiesti.

Come sopra indicato, i reparti Incursori Tier 1 devono oltremodo assolvere ad altre 4 attività di interesse nazionale oltre che le predette 3 attività NATO SOF ma ad un livello capacitivo superiore.

Il capo di stato maggiore della Difesa pro tempore, nel provvedimento appena citato, ha poi evidenziato l'esigenza di individuare strategie incentivanti l'arruolamento per il comparto OS – rideterminazione delle indennità supplementari in primis – al fine di preservare l'output operativo della Difesa, ovvero la capacità di assicurare assetti di Forze Speciali (FS) per le eventuali esigenze del Comparto Operazioni Speciali, anche in virtù dell'elevazione di 4° e 185° quali reparti FS Tier 2.

Tuttavia, a nostro modesto avviso, chi consegue il brevetto interforze di Incursore vuole spingersi oltre i propri limiti, vuole appartenere a una ristretta élite di guerrieri. Ecco perché l’aspirante Incursore affronta una selezione e un corso durissimi (e tali devono rimanere): per spingersi dove solo pochi osano arrivare. Già il generale Graziano, in tempi recenti, si era espresso in merito alla possibilità di “alleggerire” i corsi per l’acquisizione del brevetto interforze di Incursore, onde avere un numero maggiore di personale brevettato. Un simile provvedimento porterebbe, nel medio periodo, a un inevitabile decadimento delle capacità operative, arrecando un grave danno a tutto il Comparto delle Forze Speciali.

I reparti Incursori Tier 1, come il Nono, devono rimanere un’élite nell’ambito delle rispettive Forze Armate, e questo vuol dire anche ricevere un’indennità maggiore rispetto i reggimenti di FS Tier 2 anche alla luce del differente ed altamente demandante livello capacitivo richiesto dal sig. caSMD nelle Direttive in vigore.

Dal punto di vista istituzionale l’onorevole Matteo Perego di Cremnago, membro della Commissione Difesa della Camera, ha incentivato le parti in causa ad avviare quanto prima i lavori del costituendo “tavolo tecnico” al fine di poter meglio determinare la fattibilità concreta di garantire a tale personale – Ranger e Acquisitori - un aumento o una rimodulazione, anche in relazione alle rinnovate e comuni modalità di impiego, quantificandone gli oneri e senza alterare gli equilibri della legge del 1983 (cosa peraltro non realizzabile in quanto la stessa Legge andrebbe riscritta ridistribuendo le indennità a scapito di altre figure professionali in essa trattate).

La soluzione pertanto potrebbe essere solamente un incremento delle indennità di base a livello Forza Armata, ma senza toccare il corpus normativo interforze in vigore, che esplicita chiaramente le capacità richieste al personale in possesso del brevetto interforze di Incursore e le peculiari qualità necessarie per il conseguimento dello stesso; qualità che non possono essere duplicate o “appiattite” proprio per i delicati compiti attribuiti alle sole unità Tier 1.

Foto: Marina Militare / Esercito Italiano / Aeronautica Militare