Alcune “precisazioni” in merito all’articolo sul trattamento economico delle Forze Speciali

(di Tiziano Ciocchetti)
18/06/21

L’articolo recentemente pubblicato riguardante il “trattamento economico dei reparti delle Forze Speciali” (v.articolo) ha suscitato molto interesse a giudicare dai commenti e dalle osservazioni spesso costruttive, e a volte esclusivamente sterili e polemiche, fatte giungere in redazione o postate sui social network.

L’obiettivo della rivista è quello di informare correttamente i lettori. Confermando quindi da subito ed integralmente i contenuti dell’articolo in parola vogliamo fornire, con questo ulteriore testo, un supplemento informativo che citi fonti ufficiali e normative dalle quali è stato possibile attingere le informazioni pubblicate.

A carattere generale, possiamo affermare che gran parte delle informazioni fornite nel pezzo in questione sono state tratte da un video - disponibile in rete - circa l’audizione del comandante del COFS alla Commissione Difesa sul “trattamento economico dei corpi speciali delle Forze Armate” (https://webtv.camera.it/evento/17964). La visione potrà rispondere già in maniera preponderante agli interrogativi, dubbi e commenti dei lettori.

Tuttavia per una trattazione più organica e strutturata della tematica procederemo in modo sintetico a rispondere alle critiche ed alle osservazioni costruttive che sono pervenute in redazione (ignorando quelle irrispettose e polemiche perché non degne di considerazione).

"L'Autorità che emana le Missioni ai Reparti di Forze Speciali"

Una delle osservazioni pervenute è quella che le unità del Tier 2 hanno già una missione assegnata dal capo di stato maggiore dell’Esercito e che quindi non necessitano di ulteriori interventi per definirne l’impiego.

Le leggi dello Stato e le normative discendenti sono chiarissime nel definire le responsabilità dei vertici della Difesa. Il capo di stato maggiore della Difesa è responsabile dell’impiego delle Forze Armate nel loro complesso ed esercita il comando operativo delle forze impiegate in operazioni mentre i capi di stato maggiore di Forza Armata sono responsabili dell’approntamento e dell’addestramento di componente dello strumento militare alle dipendenze1. In tale veste, ovvero quello di unico responsabile dell’impiego delle forze, non può che essere il capo di stato maggiore della Difesa ad assegnare le Missioni operative (ovvero Missioni di impiego) ai reparti di Forze Speciali2.

Tale affermazione non è solo teorica ma è comprovata dalla realtà. Infatti, già dal dicembre del 2007, ai reparti incursori (Tier 1) sono state assegnate le Missioni interforze proprio dal capo di stato maggiore della Difesa protempore ammiraglio Di Paola. Tali Mission Statements, unici in vigore al momento attuale, sono diventati parte integrante della pubblicazione SMD FS 01 “Direttiva strategica per le Forze Speciali”.

Consentire, pretendere o ammettere che le missioni ai reparti di Tier 2 vengano assegnate dai capi di stato maggiore di Forza Armata sarebbe un provvedimento non solo illegittimo, in quanto i capi di Forza Armata non sono responsabili dell’impiego delle forze, ma oltretutto sicuramente discriminante nei confronti di queste rispettabilissime unità.

"La suddivisione in Tier 1, Tier 2 e Tier 3 non esiste perché non prevista dalla dottrina NATO"

Le Forze Speciali sono uno strumento strategico importantissimo e, come tale, prettamente nazionale e non “della NATO”. Le missioni di carattere prettamente strategico e, occasionalmente operativo e tattico delle FS, devono salvaguardare principalmente interessi nazionali che non vanno necessariamente partecipati alla NATO. È quindi palese che esistano nella dottrina nazionale integrazioni e caratteristiche che non siano accorpabili né condivisibili con la dottrina dell’Alleanza. La dottrina della NATO ha lo scopo di rendere integrabili le Forze Speciali dei vari paesi quando queste vengono impiegate nell’ambito dell’Alleanza.

Questa eventualità non esclude assolutamente che le Forze Speciali possano esser impiegate in chiave esclusivamente nazionale. In un certo senso le pubblicazioni NATO definiscono quello che deve essere il “minimo comune denominatore” (in gergo chiamato “minumum military requirement”) delle Forze Speciali dell’Alleanza per consentirne l’impiego integrato ed efficiente in operazioni NATO.

La normativa nazionale, per quanto perfettamente allineata con quella NATO, introduce un’ulteriore categorizzazione delle forze che fa riferimento proprio ai Tiers. In particolare, la “Direttiva per il potenziamento delle Forze Speciali” del 2018 individua per le Forze Speciali due livelli di specializzazione (Tier 1 e Tier 2) cui corrispondono due differenti ambiti di impiego e quindi di capacità esprimibili e di livelli di prontezza richiesta.

Al Tier 1 sono assegnati i compiti individuati dalla NATO (Direct Actions, Military Assistance, Special Reconnaissance) più due compiti di esclusivo ambito nazionale: Hostage Release Operations e l’Integrazione all’Intelligence di contrasto.

Al Tier 2 sono invece assegnati solamente i compiti individuati dalla NATO (Direct Actions, Military Assistance, Special Reconnaissance).

È chiaro, quindi, che i reparti appartenenti ai due livelli di specializzazione sono entrambi in grado di assolvere ai compiti NATO (minimo comune denominatore) mentre in ambito nazionale il Tier 1 ha dei compiti esclusivi che ne vanno ad incrementare la qualità e la quantità dell’opera prestata nonché il rischio e la disponibilità che ne consegue.

Questa differenza di compiti determina anche una sostanziale differenza nell’addestramento ed una sostanziale differenza nelle aliquote in prontezza operativa che i reparti devono fornire.

"Non è vero che gli incursori fanno cose diverse rispetto ai ranger e agli acquisitori perché il loro addestramento è comune"

Avendo già chiarito al paragrafo precedente quali siano i diversi livelli di specializzazione del Tier 1 e del Tier 2 se ne sono anche evidenziate le diversità nell’ambito dei compiti assegnati, nel senso che il Tier 1 ha due compiti incrementali da assolvere rispetto al Tier 2. Ne scaturisce che anche l’addestramento dovrà riflettere tale peculiarità.

Il comandante del COFS, nel video, asserisce puntualmente “in ragione di queste 2 ulteriori missioni (quelle nazionali) che caratterizzano l’addestramento e le capacità dei soli reparti incursori (Tier 1) i relativi reparti assicurano quotidianamente un’aliquota di personale in elevata prontezza”. È palese, se non addirittura dogmatico, che l’addestramento di un reparto sia funzione dei compiti da assolvere.

"L’Iter formativo dei reparti FS dell’Esercito, 9° reggimento compreso, dal 2005 è comune"

Per quanto concerne inoltre la formazione delle unità di Forze Speciali dell’Esercito essa prevede una sola fase in comune che è quella iniziale del corso OBOS (Operatore Basico Operazioni Speciali) della durata di 12 settimane (corso che rappresenta poco più che un corso di pattugliatore durante il quale le materie di apprendimento sono rappresentate da topografia, addestramento individuale al combattimento e armi. L’obiettivo di riferimento del corso, infatti, è la pattuglia paracadutisti da combattimento con l’esecuzione degli atti tattici finali del “colpo di mano” e della “imboscata”).

Il resto della formazione viene condotto successivamente presso i reparti di appartenenza e porta al conseguimento di brevetti/qualifiche diverse sia formalmente sia sostanzialmente, altrimenti sarebbe assurdo, controverso e ingannevole assegnare loro nomi diversi. Inoltre, a ulteriore riprova di quanto affermato, vi sono ambienti operativi e attività specifiche che, nell’ambito delle Forze Speciali dell’Esercito, caratterizzano il solo 9° reggimento Col Moschin. Citiamo, ad esempio, l’ambiente operativo subacqueo nel quale gli incursori, da sempre, esprimono capacità operative rilevanti (gli incursori sono gli unici del comparto OS dell’EI a frequentare il corso per Forze Speciali per l’impiego di apparecchiature ARO/ARA presso il COMSUBIN e ad avere una base dedicata alla logistica, predisposizione, ricarica, e studio delle apparecchiature, attrezzature ed equipaggiamenti subacquei); l’attività di assalto navale, che gli incursori praticano nell’addestramento consuetudinario impiegando speciali battelli ed equipaggiamenti in dotazione al solo 9° reggimento; l’attività aviolancistica da alta quota, di cui il 9° reggimento Col Moschin è unico tenutario in ambito Forze Armate ed unico autorizzato di fregiarsi della relativa abilitazione.

Inoltre il 9° rgt. Col Moschin è l’unico a svolgere quotidianamente addestramento specifico con la componente K-9, avendo in organico tale unità “speciale” che impiega anche a seguito di aviolancio utilizzando propri incursori che sono contestualmente anche conduttori di cane d’assalto e che seguono uno specifico e peculiare percorso formativo.

Infine, nella formazione di base dei soli incursori, che ricordiamo deriva dal vecchio corso 80/B (guastatore paracadutista), è sempre presente un’approfondita e specifica preparazione nel campo degli esplosivi e nelle tecniche più avanzate per impiegarli. Non a caso, infatti, a contribuire a far saltare il Ponte Morandi a Genova sono stati chiamati proprio gli incursori quali eccellenza nazionale del settore riconosciuta anche ai più alti vertici del settore imprenditoriale.

Peraltro, il continuare a sostenere che gli iter addestrativi siano uguali, oltre a mistificare la realtà, squalifica questi reparti Tier 2 che invece dovrebbero puntare a caratterizzarsi e distinguersi attraverso sia un addestramento tipico sia un impiego peculiare invece di cercare sempre di assimilare la propria essenza a quella del 9° reggimento Col Moschin.

Anche per quanto attiene le indennità, il puntare a ottenere quella da “incursore”, o di equiparare le proprie a quella dell’incursore, è una manovra sicuramente antipatica e forse puerile! Meglio sarebbe argomentare per una indennità propria, caratteristica, unica, magari anche più sostanziosa di quella dell’incursore (se ne sussistono le motivazioni) ma essenzialmente e formalmente DIVERSA!

"Non è vero che gli incursori svolgono addestramento in comune"

Dalla creazione del COFS, nel dicembre del 2004, uno dei compiti che il neo creato comando ha assolto è proprio quello dell’approntamento interforze e della predisposizione operativa delle Forze Speciali. Tale compito è stato portato avanti sia organizzando delle esercitazioni che, sino al 2014, sono state esclusive per i reparti incursori (serie “Notte Scura” e serie “Gazza Ladra”) sia organizzando delle attività di “Force Integration Training” tra i reparti incursori. Anche tramite queste attività il COFS ha validato la completa interoperabilità dei reparti incursori.

Il COFS ha periodicamente pubblicato le direttive per la predisposizione operativa delle Forze Speciali tramite le quali ha stabilito anche quali fossero le attività comuni che i reparti incursori dovessero svolgere per garantirne interoperabilità, ottimizzazione ed efficienza.

Da un punto di vista dell’impiego, inoltre, dal 2006 i reparti incursori operano in missione costantemente insieme, organizzati in Task Forces interforze il cui framework è sempre stato assicurato da un reparto incursori.

"I Compiti esclusivamente nazionali, assegnati solo ai reparti Tier 1, derivano da una volontà e non da una limitazione degli altri reparti Tier 2"

Ai fini della corresponsione di indennità è irrilevante da dove e da cosa derivi l’assegnazione dei compiti alle unità delle FS.

Di fatto, i compiti esclusivamente nazionali sono assegnati solo ai reparti Tier 1. Peraltro, se un reparto a cui non è assegnato uno specifico compito si addestrasse e si preparasse comunque per eseguirlo starebbe, in qualche modo, sperperando il denaro del contribuente e sprecando le risorse della Difesa. Né si può considerare alla stregua di compito assegnato un’attività che viene svolta solo in casi di emergenza o in situazioni di assoluta necessità ed urgenza: tutti i cittadini hanno il dovere di difendere la patria in armi ma non per questo percepiscono gli emolumenti dei militari che questo lavoro lo fanno quotidianamente per compito primario dell’organizzazione a cui appartengono.

Peraltro, non risulta che nell’impiego delle unità siano mai stati assegnati i compiti esclusivamente nazionali (che caratterizzano i reparti incursori) ai reparti appartenenti al Tier 2.

"Due dei 4 Reparti incursori non sono in grado di assicurare Special Operations Task Groups, di conseguenza non sono valutabili dalla NATO"

La prima validazione NATO della componente Forze Speciali nazionale è avvenuta nel 2008 ed è contenuta nel documento “Exercise Steadfast Juncture 2008 Final Evaluation Report”. Con questo documento l’Operational Preparation Directorate di SHAPE comunica gli esiti della certificazione del Joint Command Lisbon e dei Comandi di Componente per le NRF 11 in cui il COFS forniva la componente operazioni Speciali (CJFSOCC).

Nello specifico, le due tappe fondamentali per la certificazione sono state:

  • l’esercitazione Loyal Sword/Notte Scura 07

  • l’esercitazione Steadfast Juncture 08

Con la certificazione NATO viene confermato da parte dell’Alleanza il raggiungimento dei “minimum military requirements” previsti sia a livello di Special Operations Task Groups/Task Units che a livello di Comando di Componente per Operazioni Speciali (CJFSOCC). Quindi tutta la componente FS è stata validata (e tutti i reparti incursori). Ma ricordiamo che la validazione è solo riferita ai “minimum military requirements” ovvero, a quel minimo comune denominatore, a cui abbiamo già accennato, che garantisce all’Alleanza l’interoperabilità delle unità della componente speciale.

Dalle Forze Speciali Tier 1 ci si aspetta ben di più del “minimo comune denominatore” sancito dalla NATO ed è per questo che a questi reparti sono stati affidati anche ulteriori compiti in esclusivo ambito nazionale. Peraltro, non è un segreto che il compito esclusivamente nazionale del controterrorismo è stato svolto dal 9° reggimento Col Moschin e dal GOI del COMSUBIN fin dall’inizio degli anni ‘80 quando, per volontà politica ed a causa della situazione interna, si crearono le prime Unità di Intervento Speciali (UNIS)

"Vi sono reparti Incursori che non hanno la capacità di originare Special Operations Task Groups mentre i reparti Ranger e Acquisitori hanno questa capacità"

L’erogazione di indennità non è legata a particolari livelli organici. Sarebbe come dire che all’interno di una Divisione o di un Corpo d’Armata, considerato il livello organico elevato, si debbano percepire indennità più nutrite rispetto a chi presta servizio a livello di Brigata o Reggimento (di livello organico più basso). Le capacità incrementali richieste nella costituzione di uno Special Operations Task Group, rispetto a quelle previste per una Special Operations Task Unit, sono principalmente connesse a capacità di pianificazione che, di per se, non comportano rischi, pericoli o disponibilità maggiori. La Costituzione Italiana delinea chiaramente il principio che la remunerazione deve essere proporzionale alla “quantità e alla qualità dell’opera prestata” che nulla rileva dal livello organico che il reparto è in misura di originare.

"Vi è una dottrina di Forza Armata che esula da quella interforze e le Forze Speciali dell’Esercito fanno riferimento proprio alla sola dottrina di Forza Armata"

La Direttiva SMD-G-025 di SMD sancisce che le pubblicazioni dottrinali di forza Armata sono subordinate alla dottrina interforze a cui si devono allineare incorporando gli aspetti peculiari del dominio di appartenenza. Sempre nel campo dottrinale, le pubblicazioni SMD DAS-001 e la SMD-G-025 conferiscono il ruolo di Ente Competente/Custode Nazionale al COFS il quale dove monitorare la produzione dottrinale di singola Forza Armata afferente alle Forze Speciali ed allinearla alla sovraordinata dottrina interforze. In base a quanto illustrato, non potrà esistere una dottrina di Forza Armata che possa divergere da quella interforze. Inoltre, la responsabilità della Difesa è definire l’impiego dei Reparti di Forze Speciali ed i relativi livelli di capacità operative che i reparti dovranno esprimere per l’impiego che ne è stato determinato. Le pubblicazioni di Forze Armata potranno invece, abbastanza autonomamente, trattare di approntamento e addestramento di componente, ovvero delle procedure con cui la Forza Armata intende raggiungere, con le risorse che le sono state assegnate, i livelli di capacità operativa decisi dalla Difesa per il conseguente impiego.

"Il brevetto da Incursore è uguale a quello di Acquisitore e Ranger"

Partiamo dalla premessa che il solo fatto che le due abilitazioni abbiano nomi distinti costituisce un fattore importante che ne contraddistingue la diversità. Da questo concetto banale e altrettanto inequivocabile, argomentiamo che la differenza sostanziale tra le due “abilitazioni” è proprio l’esistenza di un Decreto Ministeriale che ne tratteggia l’essenza “interforze” e di una nutrita serie di leggi che associa al possesso del brevetto di incursore ed all’appartenenza ad uno specifico tipo di reparto (la cui caratterizzazione è comune per tutte le Forze Armate – gli incursori) la corresponsione di una indennità.

La qualifica/brevetto da ranger/acquisitore (il comandante del COFS nel video continua a chiamarla qualifica ma la Forza Armata Esercito insiste a definirlo brevetto) è caratteristica unicamente di una singola Forza Armata (non esistono ranger/acquisitori della Marina, dell’Aeronautica e/o dei Carabinieri) e non è supportata da alcuna decisione ministeriale oltre a non essere coniugata con una visione interforze del comparto Operazioni Speciali che deve essere joint by design.

L’attuale erogazione delle indennità già previste per ranger e acquisitori e legate al possesso della qualifica di ranger e acquisitore (20% dell’indennità operativa di base) - circoscritte quindi ai rispettivi reparti e alle rispettive sedi stanziali e alle corrispondenti qualifiche presenti unicamente in una Forza Armata - non consente di assicurare nemmeno il conferimento della specifica indennità (da ranger/acquisitore) quando gli stessi ranger/acquisitori sono assegnati ad un comando interforze come il COFS o quando sono inviati in operazioni. I rangers che hanno operato in Afghanistan in supporto alla Task Force 45 negli anni 2006 - 2014 hanno addirittura perso un ricorso amministrativo su questo importante tema.

La sostanzialità della differenza tra brevetto di incursore e brevetto/qualifica di acquisitore/ranger, al di là della convenzione legata al nome, è ampiamente e approfonditamente dimostrata. La convenzione legata al nome, inoltre, è solo squisitamente fatua e inconsistente: non è chiamando lepre una lumaca che la stessa lumaca comincia a correre!

"Nell’articolo sono state divulgate notizie coperte da classifica"

Le notizie divulgate nell’articolo sono state tutte attinte da fonti aperte. Peraltro, non tutti i contenuti di pubblicazioni coperte da classifica sono da considerarsi “riservati”.

La “Direttiva per il potenziamento delle Forze Speciali”, edizione 2018, è una pubblicazione riservata ma parte dei suoi contenuti sono stati divulgati liberamente dal comandante del COFS durante l’audizione davanti alla Commissione Difesa.

Inoltre, la riservatezza delle informazioni non ne pregiudica assolutamente la veridicità! Eventualmente sono quelli che lucrano e speculano sulle informazioni che non possono essere divulgate (poiché riservate) che forniscono un’immagine distorta della realtà millantando compiti inesistenti, o solo auspicati e fantasiosi, ed inseguendo scopi ed obiettivi che ci è difficile comprendere.

"Ma quindi un ragazzo che fa i corsi e arriva tra i primi in graduatoria all' O.B.O.S. e sceglie di andare al 4° reggimento alpini paracadutisti Ranger in automatico non è più meritevole?"

Nell’articolo non parliamo di meriti ma di trattamento economico dei reparti delle FS. E per quanto ci riguarda la volontarietà, nell’ambito delle Forze Speciali, è forse il più importante degli elementi motivanti per cui, al di là dei vincoli organici dei reparti, chi supera i corsi dovrebbe essere sempre libero di scegliere il reparto presso cui servire.

Tuttavia, si può fare un parallelismo tra la domanda del lettore e altre situazioni sicuramente di più semplice e palese approccio. Un allievo pilota che finisce primo il corso di pilotaggio e decide, per le motivazioni che lui ritiene opportune, di andare a pilotare un EH-101 in un reparto elicotteri percepirà un’indennità sicuramente inferiore dell’allievo pilota, secondo in graduatoria, ma che andrà a pilotare un Eurofighter in un reparto di caccia intercettori. Entrambi volano ed entrambi sono sottoposti a pericoli ma la qualità e quantità dell’opera prestata è differente così com’è differente l’addestramento e la prontezza operativa richiesta.

"La volontà di far condurre e non supportare Operazioni Speciali al 4° Ranger e al 185° è nata molto tempo fa dal gen. Monticone ancora prima della nascita del COFS e di alcuni reparti incursori"

Il generale Monticone, alla fine degli anni novanta, era responsabile del Nucleo di Coordinamento delle Forze Speciali creatosi nell’ambito dello stato maggiore dell’Esercito. Sotto la sua guida è stata scritta e divulgata la pubblicazione SME 21 R. Tale opera dottrinale, peraltro ormai desueta, prevedeva le sole FOS (il termine FS non è mai impiegato nella pubblicazione) che venivano suddivise in “livello strategico” e “livello operativo”. Gli incursori facevano parte delle prime (livello strategico) mentre i ranger del livello operativo. Nello specifico, per l’allora “battaglione ranger” la pubblicazione prevedeva l’impiego a livello operativo per missioni offensive e per compiti particolari assimilabili a quelli della fanteria leggera”. Quindi né più né meno della fanteria leggera!

Il 185° non era contemplato dalla SME 21 R.

La pubblicazione era una pubblicazione esclusivamente di Forza Armata e quindi non era armonizzata con le dottrine all’epoca esistenti in ambito Marina (riferite al GOI del COMSUBIN) e nei Carabinieri (riferite al GIS).

Volendo chiosare l’articolo ci sembra molto oggettivo, pragmatico e anche palese ricordare l’organizzazione di cui si è dotata la Nazione, e quindi la Difesa, nell’ambito delle Forze Speciali.

  1. Un Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali: unico Comando responsabile della pianificazione, predisposizione e condotta e delle operazioni speciali nonché delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali;

  2. Un’aliquota di reparti Tier 1: In grado di assolvere a tutti i compiti previsti dalla NATO ed, in aggiunta, ai compiti nazionali. Tali unità sono i reparti incursori e, in ragione della qualità e quantità dell’opera prestata, del peculiare addestramento e del livello di prontezza operativo richiesto dovranno, a nostro parere, essere concessi loro gli emolumenti più elevati.

  3. Un’aliquota di reparti Tier 2: in grado di assolvere solo ai compiti previsti dalla NATO, a cui competerà un proporzionale livello di retribuzione (a nostro parere inferiore a quella del Tier 1);

  4. Un’aliquota di reparti Tier 3, di supporto alle operazioni speciali che, quando effettivamente impiegati in tale ruolo dovranno percepire degli emolumenti aggiuntivi (comunque complessivamente inferiori, a nostro parere, al Tier 2)

La categorizzazione dei reparti sopra evidenziata, che rispetta fedelmente quanto riportato sulla Direttiva di potenziamento delle forze Speciali, Ed. 2018, non ne gerarchizza il valore, l’efficienza, il sex appeal, la quantità di decorazioni, il numero degli scontri a fuoco o chissà quale altra caratteristica, ma riporta fedelmente il “sistema” che la Difesa ha voluto realizzare per disporre di uno “strumento speciale” sostenibile, efficiente, efficace ed adeguato agli interessi nazionali da difendere.

Peraltro, per rispondere alle ambizioni di chi vuole e brama elevare il proprio livello di specializzazione, le Forze Armate, e la Difesa in generale, dovrebbero facilitare e promuovere chi vuole passare da un livello di specializzazione all’atro realizzando una vera osmosi di comparto. In tal modo, personale del Tier 2 dovrebbe essere assolutamente libero e incoraggiato a transitare in un qualsiasi momento al Tier 1 (qualora giudicato idoneo e qualora superasse le prove previste e gli addestramenti integrativi) e potrebbe quindi esprimere appieno le proprie capacità percependo anche i corrispondenti emolumenti.

Parimenti, al personale incursore del Tier 1 dovrebbe essere concesso di transitare al Tier 2 qualora la propria disponibilità e la propria capacità non fosse più corrispondente al livello di specializzazione richiesto dal reparto di appartenenza. E quanto stiamo descrivendo non ci sembra un nostro vezzo personale: discende dalla prassi adottata dalle Forze Speciali di molti altri paesi estremamente strutturati nel settore.

Contrariamente, ci risulta che tale prassi e tale libertà di scelta sia altamente osteggiata dall’Esercito che tende a prediligere alla volontarietà e capacità del singolo (principio sacrosanto in tutte le Forze Speciali del mondo) il mantenimento di livelli organici similari tra unità dedicate a compiti diversi e appartenenti a livelli di specializzazione distinti.

   

Concludo l’articolo con un estratto del libro “Caimano 69, sabbia e polvere” di Mario Chima, pseudonimo dietro il quale si cela un incursore veterano del GOI della Marina Militare.

“Le necessità, alimentate da scenari strategici internazionali, unitamente allo sviluppo tecnologico che ha compiuto un percorso inaspettato e sorprendente, hanno determinato una profonda evoluzione del modus operandi e, conseguentemente, negli obiettivi su cui si focalizza un reparto d’incursione subacquea moderno come il nostro. Quella che rimane immutata, è la necessità di mantenere uno strumento militare di élite, altamente preparato, in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze odierne. […] L’attività d’incursione subacquea rimane tuttora quella principale. Tuttavia i distaccamenti, a rotazione, si occupano di scenari più specifici, quali il combattimento a terra, quello anfibio e in ambiente urbano. All’interno di questi palcoscenici operativi si deve essere in grado di gestire alla perfezione le tecniche di tiro dinamico ravvicinato, quelle a lunga distanza, le procedure per l’impiego di esplosivi nonché, l’utilizzo di sofisticati apparecchi di comunicazione satellitare e di raccolta d’informazioni.

[…] Le realtà urbane, quelle boschive, come quelle desertiche, sono le scenografie operative affrontate nelle rispettive missioni internazionali che hanno reso necessario accentrare risorse umane e investimenti economici ingenti, al fine di avere la tecnologia operativa più performante. Sono state esperienze che hanno completato e arricchito il bagaglio operativo del GOI, che pone le sue solide fondamenta nel passato per proiettarle, con sempre maggiore professionalità, verso un futuro impiego strategico. Siamo una macchina costosa e se si vuole mantenerla efficiente è necessario continuare a riservarle le dovute attenzioni”3.

1 Art 89 e art 95 del DPR 15 marzo 2010 n. 90 e art 26 del Dlgsl 15 marzo 2010 n. 66.

2 Il capo di stato maggiore della Difesa si avvale per questo compito del Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) nella sua funzione di principale organo di staff del Capo di Stato Maggiore della Difesa per l’impiego delle Forze Speciali (pubblicazione SMD-DAS-001 “Organizzazione del vertice militare interforze per la pianificazione e la condotta delle operazioni”)

3 Caimano 69, sabbia e polvere. Mario Chima, 2020, pp. 61-62-64-65.

Foto: U.S. Army