La guerra nucleare: potrà sorprendere, ma il diritto afferma che… (la simulazione su Roma)

(di Avv. Marco Valerio Verni)
16/01/23

Che il ricorso alle armi nucleari sia stato paventato più volte - l'ultima qualche giorno fa - dalla Federazione Russa, nel conflitto che la vede impegnata contro l'Ucraina, è fatto noto.

Così come è altrettanto fatto noto che la suddetta abbia, a sua volta, rispedito ai paesi occidentali - Stati Uniti in primis, ma anche Gran Bretagna -, così come allo stesso Zelensky, il fatto di averne invocato, più o meno velatamente, il relativo utilizzo. Senza considerare, su altro versante, quanto annunciato, pure di recente, da Seoul, riguardo la possibilità di svolgere esercitazioni congiunte proprio con gli Stati Uniti, nell’ottica del contrasto alle crescenti minacce della Corea del Nord.

A prescindere "da chi abbia provocato chi", nel primo caso, ed al netto dell'analisi circa la c.d. deterrenza nucleare, da cui spesso scaturiscono queste dinamiche, la domanda che ci si pone è se, in termini di diritto internazionale e, più specificatamente, in quelli di diritto internazionale umanitario, l'uso dell'arma nucleare sia lecito o meno.

La risposta, purtroppo, potrebbe stupire...

L'uso dell'arma nucleare: da sempre una vexata quaestio

In linea generale, la liceità o meno dell’utilizzo delle armi nucleari è stata una tematica dibattuta sin dalla fine del secondo conflitto mondiale, dopo la devastazione di Hiroshima e Nagasaki ad opera degli Stati Uniti (il 24 gennaio del 1946, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite riunita a Londra adottò con il metodo del consenso la sua prima storica risoluzione - denominata UNGA Res 1(I) - che istituì una commissione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per garantire "l'eliminazione dagli arsenali nazionali delle armi atomiche e di tutte le altre armi adattabile alla distruzione di massa"), ma, ad oggi, non ha ancora trovato una risposta certa e definitiva.

Infatti, tra i giuristi, vi è, da una parte, chi sostiene che esse sarebbero armi indiscriminate che provocherebbero sofferenze non necessarie, i cui effetti, peraltro, finirebbero con il coinvolgere anche stati non partecipanti al conflitto, in contrasto, quindi, con il principio di neutralità; e chi, dall’altra, teorizza un loro possibile utilizzo, in conformità tanto al principio di non discriminazione, quanto a quelli di neutralità e di divieto di provocare sofferenze non necessarie, poiché, come avviene generalmente, la rispondenza di un'arma a detti principi dovrebbe essere valutata in relazione all'importanza dell'obiettivo militare ed ai criteri di necessità e proporzionalità.

Il Parere della Corte Internazionale di Giustizia

Sul punto, è intervenuta la Corte Internazionale di Giustizia, attraverso un suo parere consultivo emesso nel 1996, a seguito di un quesito postole dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite se fossero “consentiti dal diritto internazionale la minaccia o l’uso delle armi nucleari in qualunque circostanza”.

Ebbene, la suddetta, dopo aver affermato che, nel diritto internazionale, non vi siano esplicite né proibizioni, né autorizzazioni all’uso delle armi nucleari e che per un eventuale ricorso alle stesse si applicano le limitazioni dello ius ad bellum (come previsto dalla Carta delle Nazioni Unite) e dello ius in bello (ossia, il diritto internazionale umanitario), ha concluso, sul punto, che la minaccia o l’uso delle armi nucleari sarebbero in linea generale in contrasto con le norme di diritto internazionale applicabili ai conflitti armati e, in particolare, i principi e le regole del diritto umanitario. Nondimeno, la Corte, considerato il diritto internazionale corrente, nonché gli elementi di fatto in suo possesso, non è in grado di stabilire in modo definitivo se la minaccia o l’uso delle armi nucleari possano essere considerati legittimi o illegittimi in un caso estremo di autodifesa, in cui fosse in gioco l’effettiva sopravvivenza di uno Stato”.

Se da una parte, dunque, la Corte ha affermato la generale illiceità sia dell’uso che, prima ancora, anche della “semplice” minaccia dell’utilizzo delle armi nucleari, dall’altra, non ha escluso in maniera assoluta l’illiceità di un tal scenario, lasciando dunque un pericoloso vulnus in questo senso.

Non che - intendiamoci - il parere “de qua” possa ritenersi vincolante, per gli Stati, ma è certamente, una base giuridica di appoggio non di secondo piano per chi volesse giustificare, a livello di diritto internazionale, una sua azione in tal senso (per altro verso, non sono parimenti vincolanti neanche le risoluzioni delle Nazioni Unite, di cui più sopra si è fatto cenno ad una di esse, in subiecta materia).

Si poteva - e doveva - avere più coraggio ma, probabilmente, sul parere in questione hanno pesato diverse dinamiche.

Il trattato per la proibizione delle armi nucleari del 2017

Lo scorso 22 gennaio 2021 è entrato in vigore, grazie al superamento delle cinquanta ratifiche colà previste, il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari1 che, basato sui principi e le regole, appunto, delle norme umanitarie internazionali, ha affermato, in particolare, il principio che il diritto dei partecipanti ad un conflitto armato di scegliere modalità di combattimento non sia illimitato, oltre che, sia la regola che ogni armamento debba essere in grado di distinguere tra civili e combattenti, sia la proibizione all’uso di armi che possano causare ferite superflue o sofferenza non necessaria.

In particolare, l’uso e la minaccia dell’arma nucleare sono esplicitamente vietati dall’art. 1, par. 1,lett. d), e ciò anche in caso di rappresaglia, dal momento che gli Stati parti hanno l’obbligo di non ricorrere mai all’arma atomica (“never under any circumstances”).

Quanto previsto in questo Trattato, però, è di natura meramente convenzionale e dunque, al momento, valido solo per gli Stati che lo han sottoscritto: certamente, può considerarsi un importante passo in avanti, anche sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere sopra menzionato, riguardo, altresì, l’obbligo di perseguire in buona fede e concludere negoziati che conducano ad un disarmo nucleare globale sotto il rigido ed effettivo controllo internazionale.

Quale il potere distruttivo delle armi nucleari?

Nel ragionamento generale, tanto di natura politica che militare, occorre, al giorno d’oggi, tenere a mente la distinzione tra armi nucleari "tattiche" ed armi nucleari "strategiche".

Le prime (TNW), chiamate anche armi nucleari non strategiche (NSNW), sono state progettate per essere utilizzate su un campo di battaglia in situazioni militari, principalmente con forze amiche in prossimità e forse anche su territorio amico conteso, al fine, magari, di distruggere una colonna di carri armati o, se utilizzata in mare, un gruppo navale.

Le seconde (SNW) sono progettate per essere utilizzate su obiettivi spesso in territori insediati lontani dal campo di battaglia come parte di un piano strategico, come basi militari, centri di comando militari, industrie di armi, trasporti, e infrastrutture energetiche e aree densamente popolate come città e paesi, che spesso contengono tali obiettivi.

Esse (normalmente) differiscono in maniera significativa sia per raggio di azione (range), sia per potenziale esplosivo (yield), sia per fallout (ovvero la ricaduta di materiale radioattivo in seguito alla detonazione).

La simulazione su Roma

Due anni fa, il programma Science and Global Security (SGS) dell'università americana di Princeton ha ipotizzato uno scenario in tre fasi chiamato “Plan A”, che diversi media americani stanno riproponendo alla luce dell’invasione russa in Ucraina2: la simulazione ha cercato di stabilire come sarebbe potuto iniziare un conflitto di questo tipo, da dove sarebbero potute essere impiegate le armi e di che portata sarebbe potuta essere la devastazione.

Ebbene, secondo la simulazione, se anche solo un singolo "colpo di avvertimento" dovesse essere inviato dalla Russia a una qualsiasi base militare della Nato o degli Usa, in poche ore ci sarebbero 90 milioni persone morte o gravemente ferite.

La suddetta (simulazione) ha anche diviso il conflitto in tre fasi:

  • la prima vedrebbe la Russia tentare di distruggere le basi Nato in tutta Europa attraverso l'uso di 300 armi nucleari. A quel punto l’Alleanza Atlantica risponderebbe con 180 delle proprie armi nucleari, con 2,6 milioni di morti entro le prime tre ore;

  • La fase successiva, “Counterforce plan”, vedrebbe la maggior parte delle forze militari europee distrutte. Gli Stati Uniti sarebbero poi costretti a inviare 600 missili contro la Russia e causare circa 3,4 milioni di morti in soli 45 minuti;

  • Infine, la terza fase, “Countervalue plan”, con 30 città e centri economici più popolati che sarebbero colpiti da cinque a dieci testate ciascuna. A questo punto il bilancio delle vittime salirebbe in 45 minuti a 85,3 milioni di morti.

Un’altra simulazione, svolta attraverso “Nukemap3, un sito che permette di riprodurre le conseguenze di una bomba nucleare tattica, ha dimostrato che, immaginando come punto d’impatto il Colosseo a Roma, e un potenziale di 50 kilotoni, si avrebbero oltre centonovemila morti e oltre duecentocinquaseimila feriti. I danni leggeri, vetri rotti e piccoli danneggiamenti, arriverebbero fino alla Città del Vaticano. Nella zona prima ci sarebbero ustioni di terzo grado e, prima ancora, la distruzione moderata e totale.

Dopo l’impatto della bomba nucleare tattica, si alzerebbe una nube tossica che, con un ipotetico vento da Roma verso Nord Est, la porterebbe a colpire tutta la parte centrale dell'Italia, fino al mare.

Conseguenze disastrose, dunque, tanto nel primo che nel secondo caso, dove pure è stato ipotizzato, come detto, un utilizzo di arma nucleare tattica.

È chiaro, quindi, che, lecito o non lecito secondo il diritto, che peraltro viene spesso piegato a pericolose interpretazioni di comodo, si tratta al dunque di affidarsi al buon senso ed alla freddezza di chi decide, dal momento che anche la “semplice” percezione, da parte di qualcuno, che il proprio Stato possa essere effettivamente a rischio di sopravvivenza potrebbe, come detto, condurre a conseguenze piuttosto gravi.

3https://tg24.sky.it/mondo/2022/10/08/armi-nucleari-tattiche-cosa-sono-ef...

Immagini: RAI / google maps / U.S. Navy / Skytg24