Il “caso” Trenta: facciamo chiarezza

22/01/19

Come è noto, alcuni quotidiani (anche di primissimo piano) hanno battuto poche ore fa la notizia della “bocciatura” da parte della Corte dei Conti di un decreto di nomina di un proprio consigliere, emesso dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Gli stessi giornali hanno addirittura paventato il rischio della possibile configurazione in capo alla titolare del Dicastero di una responsabilità per danno erariale nei confronti dello Stato.

Ci sembra necessario fare chiarezza, quanto meno evidenziando quattro punti che ci paiono tecnicamente obiettivi, e pertanto incontestabili:

- non si tratta di un processo;

- tanto meno, si tratta di una decisione definitiva;

- è davvero improbabile (anzi, in questa sede, è escluso) che si configuri una responsabilità per danno erariale;

- lo scenario peggiore ipotizzabile (nella prospettiva ministeriale) è quello della sostituzione del consigliere originariamente prescelto.

Procediamo con ordine.

1. Non si tratta di un processo

A scanso di equivoci (forse suggeriti dai titoli e comunque dal clamore mediatico suscitato), v’è da chiarire anzitutto che non esiste alcun processo al riguardo a carico del Ministro Trenta.

Ciò cui i giornali si riferiscono, semplicemente, altro non è che l’attività di controllo preventivo di legittimità che la Corte dei Conti – organo costituzionale deputato appunto allo svolgimento di funzioni di controllo, oltre che giurisdizionali – è chiamata di per sé sempre e comunque ad esercitare per legge su determinati atti, inclusi gli atti di nomina ministeriali, come quello in oggetto.

L’attività in questione, dunque, non ha carattere processuale (in senso stretto), e viene svolta ordinariamente (e necessariamente) dalla Corte dei Conti su tutti gli atti del tipo al quale va ricondotto il provvedimento in esame, oltre che sugli altri atti espressamente indicati dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 (come modificata dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639).

2. Non si tratta di una decisione definitiva

Non solo poi – come si sarebbe potuto intendere – non v’è alcun processo in corso a carico del Ministro Trenta, ma la decisione della Corte dei Conti non ha affatto carattere definitivo. Anzi, ad oggi, neppure può parlarsi di una “decisione”. La Corte dei Conti ha sollevato sin qui soltanto dei dubbi sulla legittimità dell’atto di nomina in questione.

A fronte di tali prospettazioni, il Ministero ha fornito dei chiarimenti, depositando una memoria scritta, che dovrà essere attentamente vagliata dallo stesso organo di controllo.

A rigore, dunque, non si vede come si possa parlare di una “bocciatura”, almeno allo stato attuale del procedimento.

3. È improbabile che si configuri una responsabilità per danno erariale

Terzo ed ultimo, è davvero improbabile che si configuri in questo caso una responsabilità per danno erariale a carico del Ministro della Difesa.

Anzi, in questa sede (di controllo preventivo di legittimità dell’atto), ciò è radicalmente escluso.

La responsabilità amministrativa per danno erariale, in estrema sintesi, altro non è che la responsabilità del pubblico funzionario verso la p.a. di appartenenza per un danno patrimoniale cagionato direttamente all’Amministrazione od a terzi, che abbiano per ciò stesso titolo a rivalersi a loro volta nei confronti della stessa.

Ora, tale specifica forma di responsabilità, anzitutto, di certo non può essere accertata nel contesto al quale ci si riferisce, che è quello – come detto, ben distinto – dell’attività di controllo preventivo di legittimità sugli atti. Semmai, ciò potrà – se del caso – costituire l’oggetto di un successivo ed eventuale giudizio destinato a svolgersi, sì, davanti alla stessa Corte dei Conti, ma nel contesto del tutto diverso di un vero e proprio processo, che allo stato non appare neppure all’orizzonte.

In secondo luogo, per aversi responsabilità da danno erariale non è sufficiente che un atto sia illegittimo (e si badi bene, ancora non è detto che tale illegittimità sia riscontrata nel caso di specie!). È necessario anche che ricorrano gli altri presupposti previsti dall’ordinamento (ed affinati dalla stessa giurisprudenza), a cominciare dal requisito c.d. soggettivo o psicologico, che proprio in caso di responsabilità amministrativa si presenta nella forma qualificata o aggravata del “dolo” o della “colpa grave”.

In altri termini, affinché una simile forma di responsabilità si configuri, è imprescindibile che si dia la prova del fatto che il pubblico funzionario che ha emanato l’atto amministrativo incriminato abbia posto in essere un provvedimento illegittimo in modo intenzionale (appunto, con dolo), vale a dire nella piena consapevolezza della antigiuridicità della sua determinazione, o comunque violando in modo palese le ordinarie regole di diligenza e perizia.

Ora, senza entrare nel merito della vicenda – ciò, evidentemente, non ci compete, e neppure ne avremmo gli strumenti –, ci pare davvero inverosimile che una simile circostanza possa essere dimostrata nell’ipotesi che ci occupa, in cui semmai si rimprovera al Ministro di non avere designato a consigliere un magistrato ordinario (come richiesto dalla normativa applicabile), ma un magistrato militare (che pure in passato aveva ricoperto il ruolo di magistrato ordinario). Questo Paese ha visto (purtroppo) di molto peggio, in fatto di nomine ministeriali. Eppure non ci risulta (ma attendiamo smentite) che nessun Ministro della Repubblica (Prima, Seconda o Terza che sia) sia mai stato condannato per danno erariale. Tanto meno a seguito dell’accertamento della illegittimità di un suo provvedimento di nomina.

Ciò a tacere degli ulteriori presupposti, primo fra tutti quello della effettiva configurazione di un danno: si ritiene davvero accertabile in questo caso un pregiudizio patrimoniale concreto (e dimostrabile) per le casse dello Stato? In quali termini? In quale misura?

4. Lo scenario peggiore (nella prospettiva ministeriale): la sostituzione del consigliere

Ma allora, se così stanno le cose, che cosa può succedere in concreto, secondo diritto?

Il peggiore degli scenari configurabili (dal punto di vista del Ministro Trenta) non è con ogni probabilità quello appena citato, della responsabilità per danno erariale, quanto piuttosto la sostituzione del consigliere originariamente prescelto. Se infatti, all’esito del procedimento di controllo, la Corte dei Conti dovesse ritenere definitivamente l’illegittimità della nomina, allora si profilerebbe un necessario avvicendamento di una delle figure che l’attuale titolare della Difesa ha voluto con sé sin dall’inizio del suo mandato.

Di certo, si tratterebbe comunque di un brutto colpo per il Ministro, per il suo gruppo di lavoro e anche per la sua immagine. In un momento in cui – da poco sopite le voci di un rimpasto di Governo –, si cercavano nuovi equilibri e nuovi presupposti legittimanti, anche attraverso la via a nostro giudizio discutibile (ancorché parzialmente imposta dalla Corte Costituzionale e prima ancora dalla CEDU) del riconoscimento del primo sindacato militare italiano, non più tardi di dieci giorni fa.

I rilievi formulati dalla Corte dei Conti coinvolgono sia profili procedurali (la mancanza dei presupposti di urgenza, a fronte dell’acquisto immediato di efficacia da parte del decreto di nomina, in assenza del relativo “visto” da parte dell’organo di controllo), che sostanziali (la mancanza dei requisiti in capo alla consigliera nominata, nei termini di cui sopra). Di certo, si tratta di contestazioni mirate e di fronte alle quali il suddetto esito negativo non può essere aprioristicamente escluso, a voler essere realisti.

Allo stesso tempo, tuttavia, con lo stesso metro di giudizio, restano fermi i tre punti di cui sopra. E non si può mancare di sottolineare come il caso – se appunto di “caso” si può parlare – appaia se non altro enfatizzato, nel racconto dei suoi contorni giuridici e delle sue possibili conseguenze.

Conclusioni

In definitiva ed in conclusione, “molto rumore per nulla”. Sì, perché la vicenda – a volerla nobilitare, certo – presenta tratti shakespeariani.

Si evocano processi (o almeno, così ci pare), e non ve ne sono. Si parla di “bocciature”, ma qui gli esami ancora sono ben lontani, e tanto meno s’intravede un verdetto definitivo, di quelli che neppure ti lasciano la possibilità di riparare “a settembre”. Si invocano danni erariali che nemmeno si scorgono, neppure all’orizzonte, e si paventa una responsabilità amministrativa che nella sede attuale non può essere nemmeno accertata, e che in un futuro processo (semmai ci sarà) sarà quasi impossibile da provare.

Resta, certo, la possibilità che la nomina sia ritenuta illegittima, con tutto ciò che potrebbe conseguirne. Ma sul piano (in senso lato) politico, piuttosto che su quello giuridico.

A che cosa (o a chi) serva tutto questo, lo lasciamo immaginare agli altri.

A noi interessa soltanto il bene delle Forze Armate. E del Paese.

Tutto il resto passa.

Avv. Francesco Fameli

esperto di diritto amministrativo militare

Foto: Ministero della Difesa