Come cambia il lavoro dei militari al tempo del coronavirus: il “lavoro agile”

(di Avv. Francesco Fameli)
16/04/20

L’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese ha inciso in maniera rilevante anche sulla vita quotidiana del personale delle Forze Armate. Non solo infatti sono aumentati i compiti dei militari – ora chiamati anche a supportare le forze dell’ordine nella difficile opera di vigilanza del rispetto delle regole restrittive imposte dal Governo a partire dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 (v.articolo) –, ma sono stati disposti provvedimenti senza precedenti nella storia della Repubblica, che hanno inciso in maniera rilevante sullo stesso rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Difesa e sulle medesime concrete modalità di esecuzione delle relative prestazioni.

La circolare del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), datata 20 marzo 2020 (e di cui abbiamo osservato con vivo interesse i primi giorni di applicazione) ha infatti dettato disposizioni in materia di lavoro agile e assenza dal lavoro (licenza straordinaria, permessi e congedi, quarantena e permanenza domiciliare) all’esito del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ed in riforma delle precedenti circolari ministeriali dei giorni 6 e 10 marzo 2020.

Procediamo dunque con ordine all’analisi dei suddetti profili, occupandoci in questo articolo specificatamente di come cambiano per i militari le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, a seguito dell’applicazione anche ai dipendenti del Ministero della Difesa delle disposizioni in tema di “lavoro agile”.

1. Che cosa si intende per “lavoro agile” e quali sono le norme che lo disciplinano

In termini assolutamente generali e sintetici, per “lavoro agile” s’intendono tutte le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata che si risolvano in forme di lavoro a distanza, senza vincoli di orario o di luogo di lavoro, di regola caratterizzate dall’utilizzo di strumenti, postazioni e dispositivi tecnologici (c.d. “smart working”).

La materia ha trovato la sua disciplina generale nella legge 22 maggio 2017, n. 81, in particolare agli articoli da 18 a 24, specificamente dettati in tema di articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Con particolare riguardo alla pubblica amministrazione, dopo la c.d. legge Madia – la legge n. 124/2015 –, devono segnalarsi le linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva 26 giugno 2017, n. 3.

2. Il lavoro agile al tempo del corona-virus ed i principi che lo caratterizzano

Le esigenze di contenimento della diffusione del virus hanno determinato in tutta evidenza nelle ultime settimane la necessità di un ricorso senza precedenti all’utilizzo del lavoro agile.

Ora, come è noto, l’art. 87 del succitato d.l. n. 18/2020, confermando quanto originariamente disposto con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 e con la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 12 marzo 2020, ha stabilito che, allo scopo di prevenire il diffondersi del contagio da corona-virus, proprio il lavoro agile debba costituire la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Ciò fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica legata al virus COVID-19, al momento stimata al giorno 31 luglio 2020 (termine auspicabilmente anticipabile con decreto del presidente del consiglio, su proposta del ministro della pubblica amministrazione).

Tre sono sostanzialmente i principi fondamentali che reggono l’applicazione della disciplina del c.d. lavoro agile ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni:

- la generalizzazione delle forme flessibili di esecuzione della prestazione lavorativa a distanza, tramite l’impiego massivo delle tecnologie informatiche;

- la limitazione del personale presente negli uffici ad un mero “contingente minimo”, la cui presenza sia assolutamente indispensabile;

- la garanzia dell’espletamento in loco dei soli servizi essenziali, indifferibili e non altrimenti erogabili.

3. L’applicazione ai militari delle disposizioni in materia di lavoro agile

Ciò posto in termini generali, la suddetta circolare emessa da PERSOMIL lo scorso 20 marzo 2020 ha dettato specifiche disposizioni con riferimento all’attuazione delle norme e dei principi in materia di lavoro agile con specifico riguardo al personale militare.

Nel dettaglio, seguendo l’ordine della predetta circolare ed analizzandone in estrema sintesi il contenuto, si è stabilito quanto segue:

1) ambito di applicazione: le disposizioni dettate in punto di lavoro agile si applicano a tutto il personale, civile e militare, del Ministero della Difesa, in servizio permanente e temporaneo, trattenuto e richiamato (la specifica è comunque contenuta nell’Allegato B);

2) limitazione della presenza negli uffici e nelle caserme: il comandante di Reparto assicura la presenza esclusiva in loco di un contingente minimo di personale, attraverso la rotazione dello stesso;

3) criteri di rotazione: il personale può essere fatto ruotare per giornate intere, anche alternando lavoro agile e lavoro in presenza;

4) modalità di esecuzione della prestazione: la prestazione è resa a distanza, ordinariamente presso il proprio domicilio, senza limitazioni né per materia, né di orario, salve le modalità gestionali individuate dai Comandi, anche con riguardo ad occasioni formative;

5) fascia di reperibilità giornaliera: il militare è tenuto a garantire una fascia di contattabilità giornaliera di almeno 3 (tre) ore anche non consecutive, stabilite dai Comandi, ai fini del rapporto/controllo sull’attività svolta;

6) equiparazione tra lavoro a distanza e prestazione ordinaria: è stabilita una totale equiparazione tra lavoro agile e modalità ordinaria di esecuzione della prestazione. Pertanto, il militare è tenuto alla piena osservanza dei doveri derivanti dall’ordinamento militare, al rispetto delle direttive ricevute dalla propria linea gerarchica e ad osservare la disciplina militare. La prestazione resa in modalità agile costituisce servizio a tutti gli effetti, anche sul piano contributivo e previdenziale. È esclusa espressamente ogni penalizzazione professionale o di carriera, che trovi origine nella sola circostanza che il servizio sia reso a distanza. Sono esclusi tuttavia il lavoro straordinario, il recupero orario ed il diritto ai buoni pasto;

7) strumentazione, spese e norme in materia di privacy, salute e sicurezza: la strumentazione può essere fornita dall’Amministrazione di appartenenza; in mancanza, il personale deve provvedere con mezzi propri. Tutte le spese correlate all’esercizio della prestazione (elettricità, riscaldamento, tariffe internet, usura degli strumenti) restano a carico del militare, con la sola eccezione della manutenzione dei mezzi messi a disposizione dalla stessa Amministrazione. Nell’erogazione dei servizi a distanza, i militari sono tenuti ad osservare la normativa vigente in materia di privacy (il d.lgs n. 196/2003, come modificato dai dd.lgs n. 51 e 101/2018, in esecuzione del reg. UE 2016/679), nonché le prescrizioni dettate dall’informativa in materia di salute e di sicurezza, di cui all’Allegato C;

8) riunioni e rapporti giornalieri: le riunioni a distanza o in videoconferenza sostituiscono le altre tipologie di riunioni, così da consentire ai Comandi l’esercizio delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo;

9) ricevimento del pubblico: il ricevimento del pubblico deve avvenire ordinariamente in modalità telematica, al fine di limitare l’accesso alle sedi istituzionali ai soli casi in cui ciò sia strettamente necessario.

Note conclusive

L’emergenza da corona-virus ha imposto al nostro ordinamento di applicare in modo massivo quello strumentario di norme ed istituti che va sotto il nome di “lavoro agile”. La pubblica amministrazione non ha potuto esimersi dalla tendenza generale e così ha fatto nel suo peculiare ambito anche il Ministero della Difesa, con le specificità che abbiamo cercato di riassumere.

Di sicuro, le norme applicate e le disposizioni dettate risultano ancora per troppi profili acerbe e bisognose di integrazioni e di modifiche. Lo smart working applicato ai militari potrebbe esasperare le classiche criticità già sperimentate dall’istituto nella sua (troppo breve) attuazione in via generale al rapporto di lavoro subordinato, prime fra tutte il rischio di abusi datoriali e per converso di comportamenti opportunistici da parte del personale, davvero difficilmente sanzionabili.

Una cosa, però, è certa: l’attuale contingenza contribuirà alla più rapida elaborazione di modelli di organizzazione del lavoro evoluti e più efficaci nell’ambito di tutta la pubblica amministrazione, compresa quella militare. In quest’ultimo particolare contesto, anzi, il lavoro agile potrà forse trovare una delle sue più riuscite realizzazioni: del resto, l’ordinamento militare già si basa su quei valori di responsabilizzazione, fedeltà e gestione per obbiettivi e risultati, che stanno alla base dello smart working globalmente considerato. Ed è quello che tutti ci auspichiamo, per poi far ritorno alla normalità arricchiti di nuove esperienze e di modalità operative sempre più efficaci.

Foto: U.S. Navy / U.S. Air Force