La rilevanza dei precedenti penali in relazione al rilascio (o al rinnovo) della licenza di detenzione o di porto d’armi

07/11/18

Una delle questioni più frequenti che si pongono nella pratica con riferimento alla materia delle licenze di detenzione e di porto d’armi, di cui al TULPS r.d. 18 giugno 1931, n. 773, concerne la rilevanza di una precedente sentenza penale di condanna o anche soltanto di un procedimento penale pendente a carico dell’interessato.

L’una e l’altro precludono il rilascio della licenza o ne impediscono il rinnovo?

La risposta è no. O meglio, non sempre. Sempre che non si ricada nelle fattispecie di reato di cui all’art. 43, comma 1, del TULPS appena richiamato, caso in cui scatta automaticamente il divieto di rilascio o di rinnovo.

In buona sostanza, molto dipenderà dalla natura del reato contestato (o peggio ancora accertato, magari con sentenza passata in giudicato). Solo nei casi in cui vengano in gioco condotte criminose che attengano all’uso delle armi, o che comunque denotino un comportamento violento da parte dell’interessato, infatti, si porrà un serio problema di compatibilità tra i fatti aventi rilevanza penale e l’esito del procedimento teso al rilascio dei titoli abilitativi in questione.

Ma procediamo con ordine.

Due grandi categorie di ipotesi: attività vincolata (divieto obbligato) e discrezionale (divieto solo possibile) della p.a.

L’analisi della questione presuppone un sintetico inquadramento della materia e della sua disciplina.

Dalla lettura degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. r.d. 18 giugno 1931, n. 773 emerge che il legislatore ha distinto in proposito casi in cui l’autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (art. 11, c. 1 e 3, prima parte, ed art. 43, c. 1), che impongono il divieto di rilascio delle licenze di detenzione e di porto d’armi (ovvero il loro ritiro) in presenza di determinati reati, e casi in cui al contrario la stessa p.a. è titolare di poteri discrezionali (art. 11, c. 2 e 3, seconda parte, ed art. 43, c. 2), che le consentono una valutazione in chiave prognostica circa l’affidabilità del soggetto richiedente (per una nota di sintesi al riguardo, si veda in giurisprudenza anche la recente Cons. Stato, sez. I, 9 aprile 2018, n. 935).

Dispone in particolare l’art. 43, primo comma, T.U.L.P.S che “Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi”.

Stabilisce invece il secondo comma della medesima disposizione che “La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

Nel primo gruppo di ipotesi, come detto, la condanna porta necessariamente al diniego del rilascio (o del rinnovo) della licenza di detenzione o di porto d’armi. Sul punto, tuttavia, si segnala che l’automaticità di tale esito negativo è ora sottoposta al vaglio della stessa Corte Costituzionale, innanzi alla quale pende una questione di legittimità costituzionale posta al riguardo sia dal T.A.R. Toscana, con l’ordinanza 16 gennaio 2018, n. 56, sia dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con l’ordinanza n. 190/2018.

Negli altri casi, invece (qualora cioè non si faccia questione di uno dei reati di cui al primo comma dell’art. 43 TULPS), entra in gioco il potere discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.

Ora, più volte la giurisprudenza ha sottolineato l’ampiezza di tale potere. Come riferisce tra le altre T.A.R. Toscana, sez. II, 27 maggio 2016, n. 905, “in materia di provvedimenti impeditivi al porto ed alla detenzione delle armi, l'Amministrazione di p.s., dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell'ordine pubblico, [ha, ndr] un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi”.

Tuttavia, se questo è vero, è vero anche che il suddetto potere non può essere esercitato dalla p.a. in modo arbitrario, bensì nel rispetto di limiti ben precisi, tra i quali rientrano quelli di procedere ad un’istruttoria adeguata, che tenga conto di tutti i profili rilevanti, e di formulare una motivazione specifica, che consenta al soggetto istante di avere piena consapevolezza delle ragioni dell’eventuale diniego.

La giurisprudenza, tanto costituzionale, quanto amministrativa, ha più volte sottolineato questo assunto, e lo ha precisato nel tempo.

Vediamo in che modo.

La giurisprudenza costituzionale

Secondo la sentenza n. 331/1996 della Corte Costituzionale alcun carattere immediatamente ostativo, ai fini del rilascio o del rinnovo delle licenze di pubblica sicurezza, può attribuirsi “al fatto di aver riportato una condanna in sede penale”, data la necessità “di procedere ad una concreta prognosi che tenga conto di una serie di circostanze, quali l’epoca a cui risale la condotta contestata, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente al fatto di reato e fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale”.

Ciò che conta insomma, a giudizio della Consulta, è che l’autorità di pubblica sicurezza proceda a considerare tutti gli elementi rilevanti in ordine alla valutazione complessiva dell’affidabilità del richiedente, ed in particolare se questo mai abbia dato adito a comportamenti sintomatici – in chiave prognostica – di una tendenza ad abusare delle armi, e più in generale mai si sia reso protagonista di gesti o condotte che ne rivelino un’indole violenta o poco equilibrata.

La giurisprudenza amministrativa

Su questa scorta, in Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2013, n. 5129 si evidenzia al riguardo che “Come rilevato da costante giurisprudenza amministrativa sia di primo che di secondo grado, la ratio alla base della normativa che disciplina le autorizzazioni di polizia, per come risulta dal combinato disposto degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., eccettuate le ipotesi in cui il rilascio è tassativamente escluso, risiede nella opportunità di evitare che le autorizzazioni al porto di armi vengano rilasciate a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità sul loro corretto uso, potendo in astratto costituire un pericolo per la incolumità e per l’ordine pubblico”.

Ciò posto, nella stessa decisione si precisa che “È tuttavia necessario che i precedenti comportamenti del richiedente siano sintomatici, idonei quindi ad evidenziare una personalità violenta, incline a risolvere situazioni di conflittualità anche con ricorso alle armi, o, in ipotesi, in grado di attentare all’altrui patrimonio con uso di armi ed in sintesi che, nell’ottica di una prognosi ex ante, non diano garanzia di un corretto uso delle armi senza creare turbativa all’ordine sociale”. E si tratta a ben vedere di un orientamento più che consolidato (nello stesso senso, oltre alla già citata T.A.R. Emilia-Romagna – Parma, sez. I, 21 settembre 2015, n. 253, si vedano, ex multis, T.A.R. Abruzzo, 15 gennaio 2015, n. 28; T.A.R. Sardegna, 26 giugno 2015, n. 888).

Nessuna rilevanza può pertanto avere ai fini del rilascio delle licenze in questione una sentenza o comunque un procedimento penale che abbia ad oggetto reati che non implicano l’uso di armi o che comunque che non manifestano che il contegno del richiedente abbia denotato un’indole violenta o aggressiva (in tal senso, T.A.R. Toscana, 27 maggio 2016, n. 905, in cui si faceva questione di reati finanziari, ed ancora si veda anche T.A.R. Emilia-Romagna – Parma Sez. I, 21 settembre 2015, n. 253. Nella sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato, invece, veniva in gioco il reato di concussione).

Così, in T.A.R. Sardegna, sez. I, 26 giugno 2015, n. 888 si afferma al riguardo che “È illegittimo il provvedimento prefettizio recante divieto di detenzione di armi e sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia, motivato con esclusivo riferimento ad un processo penale a carico del titolare e quindi privo di qualsiasi valutazione specifica circa le ragioni per le quali si sia ritenuto che l'interessato non sia più idoneo a detenere armi e munizioni”.

Ed ancora si consideri T.A.R. Abruzzo, sez. I, 15 gennaio 2015, n. 28, in cui veniva in gioco una condanna per traffico illecito di sostanze stupefacenti. Vi si è osservato, a conferma di quanto sopra, che “Anche in presenza di condanne penali (…) l'Amministrazione deve esaminare caso per caso la situazione personale del soggetto interessato al rilascio o al rinnovo della licenza, effettuando una concreta prognosi sulla sua affidabilità che tenga conto della serie di circostanze appena evidenziate

Ciò, ovviamente, a meno che la sentenza di condanna o il procedimento penale in questione non costituisca una delle plurime circostanze a partire dalle quali l’autorità procedente non ritenga motivatamente di desumere il difetto di affidabilità del richiedente, nel senso ed agli effetti sopra citati.

In conclusione

In definitiva, consegue a quanto sopra la piena illegittimità dei provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza (per competenza, la Prefettura, con riferimento alla detenzione, e la Questura, con riguardo al porto d’armi) che neghino il rilascio od il rinnovo delle succitate licenze sul presupposto esclusivo del riferimento a sentenze di condanna o comunque a reati che non abbiano le caratteristiche di cui sopra. Tanto più, nel caso in cui i fatti o le pronunce in gioco siano risalenti nel tempo.

I rimedi esperibili

Quanto ai rimedi esperibili, se si ritiene che, in base a quanto si è detto, il provvedimento di diniego di rilascio (o di rinnovo) della detenzione o del porto d’armi, di cui si sia stati resi destinatari, sia illegittimo, sarà necessario proporre ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni dalla notificazione o comunque dalla comunicazione dell’atto oppure, in alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni a partire dallo stesso termine iniziale.

È possibile, a ben vedere e prima ancora, entro 30 giorni dallo stesso dies a quo, proporre ricorso gerarchico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del d.p.r. n. 1199/1971, ma le probabilità di successo sono francamente assai scarse, posto che raramente la stessa pubblica amministrazione (sia pure al grado gerarchico superiore rispetto a quello originariamente adito) risulta propensa a tornare sui propri passi annullando un atto. E tanto meno vi procederà in caso di istanza in autotutela, caso in cui neppure sarà tenuta a dare alcuna risposta.

Considerate le lungaggini cui va ormai incontro il ricorso straordinario al Capo dello Stato, lo strumento di tutela che va senz’altro preferito è il ricorso al Giudice amministrativo competente.

Ogni valutazione in proposito è tuttavia da rimettersi all’esame del singolo caso concreto.

  

Avv. Francesco Fameli

esperto di diritto amministrativo militare e di diritto delle armi

(foto: web / Arma dei Carabinieri)