Cyberbullismo: a quasi un anno dalla promulgazione della Legge 29 maggio 2017

(di E. Iscaro)
06/04/18

La profonda evoluzione che la nostra società ha avuto nell’ultimo ventennio ha portato a mutamenti di abitudini e comportamenti. Se i nostri nonni nascevano e morivano in una determinata località, ricordiamo il proverbio “mogli e buoi dei Paesi tuoi”, oggi viaggiare e spostarsi per migliaia di chilometri è una consuetudine. La generazione dei cinquantenni è cresciuta con i televisori (il più piccolo della famiglia si alzava per cambiare canale), mentre i loro figli sono nativi digitali, tablet, smartphone e computer sono strumenti della vita quotidiana. I ragazzi del nuovo millennio talvolta vivono nella border line tra la realtà degli innamoramenti adolescenziali e quella di una realtà “viruale” che li espone a rischi e minacce difficilmente percepibili dalle generazioni precedenti.

L’introduzione dell’informatica nel Paese, non è stata accompagnata da un processo di alfabetizzazione e da una presa di coscienza collettiva, perdendo così una grande opportunità di avviare un processo di modernizzazione. Una delle maggiori insidie a cui oggi i ragazzi adolescenti sono soggetti è il cyberbullismo. Quel detto che tutte le mamme ci hanno insegnato “non prendere caramelle da uno sconosciuto” oggi andrebbe sicuramente riconsiderato e, magari, riformulato in termini di “cybercaramelle”.

Il termine cyberbullismo fu coniato per la prima volta dal docente canadese Bill Belsey1 nel 2002 per definire un fenomeno diffuso in tutto il mondo occidentale. Nei Paesi anglosassoni venne definito come “quella forma di prevaricazione volontaria e ripetuta nel tempo, attuata mediante uno strumento elettronico, perpetuata contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire mettere a disagio la vittima di tale comportamento, che non riesce a difendersi” (Smith et al., 2006).

In Italia il Parlamento ha dato il via libera alle disposizioni contro il fenomeno del c.d. cyber-bullismo circa un anno fa, con la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

La legge definisce il "cyberbullismo" come: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

La legge (art 1) “si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche…

Proprio nell’ambito delle istituzioni scolastiche nell’art.4 si afferma che “ogni istituto scolastico nell’ambito della propria autonomia, individua tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanili presenti sul territorio”.

Nell’art. 7 della legge viene introdotto il concetto di “ammonimento”: “Fino a quando non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 [..]da minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di un altro minorenne è applicabile la procedura di ammonimento. Ai fini dell’ammonimento il questore convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.”

La legge non fa alcun riferimento al bullismo. come confermato dal relatore della legge senatore Francesco Palermo2, per non renderla troppo ampia e quindi inefficace, da cui l’importanza di distinguere quali tipologie di comportamenti rientrano nell’una o nell’altra categoria di attività, resa più semplice dalla tabella di comparazione redatta dal MIUR3.



Bullismo

Cyberbullismo

Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;

Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;

Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, puo diventare un bullo;

Chiunque, anche chi e vittima nella vita reale, puo diventare cyberbullo;

I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;

I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;

Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;

Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo puo essere diffuso in tutto il mondo;

Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;

Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;

Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;

I cyberbulli hanno ampia liberta nel poter fare online cio che non potrebbero fare nella vita reale;

Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;

Percezione di invisibilita da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;

Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;

Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;

Tendenza a sottrarsi da responsabilita portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.

Sdoppiamento della personalita: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Il 6 febbraio 2018 in circa 100 Paesi si è tenuto il Safer Internet Day4, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita dalla Commissione europea con l’obiettivo di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle tecnologie digitali, in particolare tra i bambini e i giovani. Durante l'incontro4 tenutosi a Roma.organizzato dal Moige e dalla Polizia di Stato, con il patrocinio dei ministeri dell'Istruzione e del Lavoro e dell'Anci, sono stati presentati i dati relativi al cyberbullismo in Italia, su 354 denunce di minori trattate nel 2017 dalla Polizia Postale, 59 hanno riguardato la diffusione di materiale pedopornografico e 116 i casi di ingiurie, molestie e minacce.

A quasi un anno di distanza dall’entrata in vigore della legge non si può che apprezzarne l’efficacia anche se molto rimane da fare, condividendone in particolare lo spirito rieducativo e apprezzando particolarmente quegli aspetti tesi a responsabilizzare i minori responsabili di illeciti quali l’istituto dell’ammonimento.

Prova di ciò è il recente episodio di ammonimento avvenuto nella provincia di Latina5 dove gli agenti del Commissariato di Terracina, dopo un’indagine svolta in collaborazione con il dirigente scolastico di una scuola secondaria, hanno dato esecuzione all’ammonimento del Questore di Latina per “cyberbullismo” a carico di una 15enne per cyberullismo ed hanno provveduto ad eliminare dalla rete un falso profilo e il materiale utilizzato per offendere un compagno di scuola. Una riflessione occorrerebbe fare sulla diffusione degli smartphone, tablet e computer portatili che sono di fatto strumenti della quotidianità ma che richiedono quanto mai da parte degli adolescenti un uso consapevole, vista la difficoltà a gestire immagini, filmati che una volta “postati” su internet, possono divenire uno strumento di offesa perdendone il controllo per rendersi conto della portata del fenomento a livello mondiale l'UNICEF6 ha pubblicato il “The State of the World’s Children 2017” nel quale vengono evidenziate le opportunità, ma anche i rischi a cui le tecnologie digitali possono esporre gli adolescenti.

  

1 Cyberbullismo dalle prime definizioni ai dati più recenti di Eddy Chiapasco Mirko Cario